l’art.1129 c.c., prevede che ciascun condomino può chiedere all’autorità giudiziaria di revocare l’incarico all’amministratore in carica, se questi si è reso responsabile anche di una sola fra le irregolarità specificamente indicate dalla norma citata.
In definitiva, il provvedimento de quo, il quale ha ad oggetto un atto di amministrazione in sostituzione dell’assemblea competente, viene compiuto dal tribunale con decreto motivato, nell’esercizio di un’attività di volontaria giurisdizione.
Secondo la norma in vigore, pertanto, solo i condòmini possono chiedere la nomina giudiziale dell' amministratore.
Tuttavia la giurisprudenza ha provveduto con le sentenze a modificare questa normativa ingiusta nei confronti degli amministratori che decidono, per motivi loro, di voler dare le dimissioni
Ad esempio leggi sotto:
Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150
L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea.
Fino a che un' altro amministratore sarà nominato dall' assemblea, tu avrai gli stessi obblighi e le stesse responsabilità che hai avuto da quando sei stato nominato.
Tecnicamente si dice che continui il tuo mandato "in prorogazio".
Per altre informazioni più approfondite su questo argomento ti lascio al link che ti segnalo:
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