9. Istanza di accesso documentale 7 1. L’istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda: a) i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell’interessato, quelli del delegante;
10.Accesso informale 1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve formulare la domanda secondo le modalità di cui al precedente articolo 9. 3. Dell’operazione di accesso informale è redatto apposito verbale sottoscritto anche dall’interessato o da un suo delegato.
13.Accoglimento della richiesta 1. Nell’atto di accoglimento della richiesta sono indicati il Responsabile del procedimento, l’unità organizzativa e la sede presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia - anche in via telematica -, il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, entro il quale deve essere esercitato il diritto di accesso, nonché gli eventuali costi da sostenere. 2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, altresì, la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni normativamente previste. 3. L’esame dei documenti si svolge presso la sede indicata nell’atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, che redige apposito verbale. 4. E’ vietato sottrarre documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, nonché alterarli o tracciare segni su di essi. 5. L’esame del documento è effettuato dall’interessato ovvero da persona dallo stesso delegata