La legge n. 392/1978 non prevede nulla a riguardo per le locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione.
Grazie per la doverosa correzione del nr della legge: vedo che comunque avevi inteso a quale mi volevo riferire.
Sul merito, .... delle due l'una; o non c'è un criterio di legge, ed allora non mi spiego come un giudice si possa permettere di valutare il grado di tolleranza del locatore in merito alla clausola risolutiva, oppure qualche riferimento legislativo esiste. Se esiste, perchè non fai lo sforzo di citarcelo?
Come avevo tentato di lasciar intendere, che in mancanza di specifiche indicazioni, forse si potevano dedurre dei termini per analogia ad altre situazioni debitorie
una pluralità di mensilità. Quante? Non so: mi pare che la legge 378 parli di due mensilità per altri crediti,
Ed in effetti proprio la 392 all'art. 80 pone ad esempio dei termini all'inerzia sulla richiesta di risoluzione per uso diverso da quello pattuito, fissando in tre mesi dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
Aggiungerei pure l'art. 5 , cui implicitamente intendevo riferirmi nel post #15:
Salvo quanto previsto dall'articolo
55, il mancato pagamento del canone
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli
oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone,
Direi quindi essere forse troppo drastica la sentenza da te emessa al post #16.
La legge n. 392/1978 non prevede nulla a riguardo per le locazioni di immobili adibiti a uso diverso dall'abitazione.