datemiunamano

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,

insieme con il mio ex compagno ho acquistato un immobile a Torino. La relazione è terminata e ora le ipotesi sono che io acquisisca la sua quota o che si metta in vendita l'immobile (lui si è trasferito in altra regione). Mi dite per favore che cosa posso legalmente fare? Considerando che io non voglio vendere la casa posso essere obbligata? In quale modo?

Grazie a chi troverà il tempo per supportarmi
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Datemiunamano ( bellissimo nome!) Il mio modesto consiglio, dato che tu non vuoi vendere l'immobile, e che probabimente vorresti ancora abitarlo, è di farlo valutare da un'Agenzia Immobiliare. Una volta ottenuta la valutazione, potresti fare la proposta al tu ex compagno, di "comprare" o meglio acquisire la sua quota. Questa, potrebbe essere una soluzione: però se siete ai "ferri corti, solo per contrastarti potrebbe forse negarti tale possibilità:disappunto: Spero per te che troviate un:stretta_di_mano::stretta_di_mano::stretta_di_mano:Inoltre, Nemesis, ti ha suggerito l'Articolo 1111 del c.c. ma, io non lo conosco, per cui chiedo gentilmente di spiegare la sua applicazione:affermazione::ok: Grazie Nemesis:affermazione:
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Articolo 1111 Codice Civile
Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [260 2 cod. nav.] (2).

Ratio Legis
Ogni comunista può chiedere la divisione; tale scioglimento non può intervenire, tuttavia, se non con l'accordo di tutti i partecipanti, ovvero ordinato da una sentenza. La divisione si fonda, dunque, su un patto fra comunisti: il contratto di divisione.
Se la cosa comune è facilmente divisibile, il relativo contratto dà a ciascun comunista una porzione materiale del bene pari alla sua quota.
Viceversa, è possibile addivenire allo scioglimento in modo differente e tale per cui ciascun partecipante può vedersi attribuito un valore corrispondente alla sua quota; in questa ipotesi il valore o il bene attribuito al singolo compartecipe non consiste in parti materiali della cosa comune.
Senza un accordo fra i comunisti, lo scioglimento può essere raggiunto grazie ad un provvedimento del giudice.
Anche in tale sede, qualora la cosa comune sia agevolmente divisibile, l'autorità giudiziaria ne prescrive l'attribuzione ai comunisti in parti materiali che corrispondono alle loro quote; viceversa, il giudice riserva ai singoli partecipanti un bene o un valore pari alla loro quota (v. art. 720 del c.c.).
L'autorità giudiziaria deve, inoltre, tenere presenti gli interessi confliggenti con quelli del comunista che desideri lo scioglimento della comunione.
Così, nel caso del primo comma, il giudice deve bilanciare l'interesse degli altri comunisti che vogliono impedire il tempestivo scioglimento della comunione, rinviando fino a cinque anni la divisione della cosa comune. Nel caso di cui all'art. 1112, l'autorità giudiziaria deve tenere in debito conto l'interesse (oggettivo) collegato al peculiare uso che della cosa comune viene fatto, imponendo in tal caso la disposizione stessa la non divisibilità.
Va tenuto presente, da ultimo, l'interesse dei creditori e degli aventi causa di ciascun comunista, al fine di proteggere le proprie ragioni; essi possono, questo scopo, intervenire nel giudizio di divisione, o, in alternativa, impugnare la divisione già eseguita, sempre che, in questa ipotesi, essi abbiano provveduto a notificare un'opposizione precedentemente alla divisione stessa (art. 1113 del c.c.).
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
..... Sì però prima di arrivare allo scioglimento della comunione,sarebbe il caso che provassero una forma d'accordo comune fra di loro, così non ci sarebbe esborso di danaro:affermazione: Qualora non trovassero l'accordo in via bonaria, allora potranno dare il via allo scioglimento della comunione con l'Autorità Giudiziaria:affermazione::stretta_di_mano:
 

datemiunamano

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie a tutti per le risposte e la partecipazione 1giggi1 penso che Marinarita intendesse che il denaro non andrebbe sprecato in azioni legali, chiaramente qui si parla necessariamente di soldi. Grazie mille a Luigi Criscuolo per aver riportato l'articolo di legge di riferimento.
Procederò nei prossimi giorni con l'agenzia immobiliare per avere una valutazione e di conseguenza formulerò la mia offerta.
Aggiungo un'altra domanda, a vostro parere, senza accendere mutui o altre forme di debito, posso proporre di acquisire la sua quota con un canone annuo invece dell'intera cifra subito?
Grazie ancora e buona giornata
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Procederò nei prossimi giorni con l'agenzia immobiliare per avere una valutazione e di conseguenza formulerò la mia offerta.
Come suggerito fai fare a lui una richiesta per chiudere la questione, non mettere in mezzi agenzie o agenti. Dichiarati disponibile a risolvere la faccenda, a venirgli incontro e comunica che aspetti una sua richiesta.
Aggiungo un'altra domanda, a vostro parere, senza accendere mutui o altre forme di debito, posso proporre di acquisire la sua quota con un canone annuo invece dell'intera cifra subito?
Domandare è lecito e rispondere è cortesia.
In fase di accordo puoi chiedere e sperare che sia d'accordo (certo che se gli servono i soldi subito la vedo difficile questa tua proposta).
Magari dai un acconto congruo, delle quote annuali, lasci a lui la nuda proprietà fino al pagamento dell'ultima rata, ti impegni a pagare tasse e spese di condominio per intero.
Forse così . . .
In bocca al lupo.
Luigi
 

datemiunamano

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Dici? Valutando le sue alternative non la vedo così rosea, dovrebbe andare da un avvocato e chiedere di forzare la vendita, all'asta detraggono il 20% del valore se non ho capito male, quindi per certi versi avrebbe solo da perdere (certo anch'io, me ne rendo conto). Ho interpretato correttamente la legge? Ancora grazie
 

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