Complichiamo un po' di più il quadro per l'amico chiacchia....
È improbabile che il muro di contenimento sia stato realizzato dalla villa 2 ma poteva anche succedere se a questa fosse tornato utile portarsi ad un livello inferiore al piano di campagna. Quindi la esclusione di villa 2 non è scontata.
Sono poi andato a leggere l'articolo 887: che effettivamente assegna al proprietario del fondo superiore la manutenzione del muro di contenimento dalle fondamenta al piano a livello. È però da notare che questo art dirime i compiti tra chi sta sopra e chi sta sotto, ma non entra in merito all'interno del fondo superiore.
Adesso vengo al punto. La villa 1 presumibilmente è sorta come proprietà unitaria, ed è stata divisa dopo successione ereditaria. Sembra che da questa divisione siano scaturite due proprietà esclusive relativamente ai giardini inferiore e superiore, il che porterebbe ad attribuire al proprietario del piano basso questo muro.
Di fatto però villa 1 è diventato un condominio, con relative parti comuni: certamente lo sono il sedime su cui poggia la casa, le fondazioni, gli impianti , il tetto se nulla specifica l'atto di divisione.
Ma allora se nulla è specificato al riguardo, perché non includere tra le parti comuni condominiali il preesistente muro di contenimento e di recinzione, sia inferiore che superiore?