Gianco

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ma su di cui si erige un altro piano che altrimenti non potrebbe esserci
Non necessariamente l'assestamento del terreno a ridosso di un muro di sostegno coinvolge i fabbricati che stanno a monte. Tuttalpiù quello a ridosso, pichi metri, dello stesso.
Pertanto adesso il pendolo pende su due contro uno ma una normativa non c'è?:)
Non è una questione di normativa, ma di far fare un sopralluogo ad un tecnico competente, che comunque servirà per procedere ai lavori. Lui sarà in grado di capire se il cedimento è dovuto al carico o all'infiltrazione di acque meteoriche i d'irrigazione.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
Acc....denti :risata:la domanda non è se la casa sta crollando il problema è chi deve pagare :fico::fico::fico: secondo le LEGGI o le normative è chiaro che se ci fosse buon sangue tra i fratelli.... 1° e 2°.... piano non si starebbe neanche a discutere, figuratevi che il vicino ( la casa dei fratelli è inabitata ) ogni tanto taglia le erbacce butta il diserbante rattoppa la rete che i ladri rompono per entrare, insomma un vicino che tutti vorrebbero avere e proprio per questo che il fratello del 1° piano vuole far riparare il muro prima che crolli ma visto che il 2° piano nonché fratello è una carogna non vuole regalargli niente se deve pagare anche lui deve pagare. Vi prego datemi una leggina una normativa anche se piccola cosi lo rendo felice e non mi r...ichiama continuamente.:) :) :)
 

basty

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Proprietario Casa
Complichiamo un po' di più il quadro per l'amico chiacchia....
È improbabile che il muro di contenimento sia stato realizzato dalla villa 2 ma poteva anche succedere se a questa fosse tornato utile portarsi ad un livello inferiore al piano di campagna. Quindi la esclusione di villa 2 non è scontata.
Sono poi andato a leggere l'articolo 887: che effettivamente assegna al proprietario del fondo superiore la manutenzione del muro di contenimento dalle fondamenta al piano a livello. È però da notare che questo art dirime i compiti tra chi sta sopra e chi sta sotto, ma non entra in merito all'interno del fondo superiore.

Adesso vengo al punto. La villa 1 presumibilmente è sorta come proprietà unitaria, ed è stata divisa dopo successione ereditaria. Sembra che da questa divisione siano scaturite due proprietà esclusive relativamente ai giardini inferiore e superiore, il che porterebbe ad attribuire al proprietario del piano basso questo muro.
Di fatto però villa 1 è diventato un condominio, con relative parti comuni: certamente lo sono il sedime su cui poggia la casa, le fondazioni, gli impianti , il tetto se nulla specifica l'atto di divisione.
Ma allora se nulla è specificato al riguardo, perché non includere tra le parti comuni condominiali il preesistente muro di contenimento e di recinzione, sia inferiore che superiore?
 

Gianco

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Professionista
Ma allora se nulla è specificato al riguardo, perché non includere tra le parti comuni condominiali il preesistente muro di contenimento e di recinzione, sia inferiore che superiore?
Perché di fatto non lo è, visto che esso dista dall'edificio ed il cortile recintato, con anche il muro di sostegno, è di esclusiva proprietà del titolare dell'abitazione del piano terra.

Tu, inoltre, ventili un'altra possibilità: Il terreno in pendio potrebbe essere stato terrazzato per rendere più agevole l'utilizza dei due cortili confinanti. In tal caso la creazione del dislivello fra i due piani ha imposto la realizzazione del muro di sostegno. In tal caso il suo costo deve essere ripartito
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Perché di fatto non lo è, visto che esso dista dall'edificio ed il cortile recintato, con anche il muro di sostegno, è di esclusiva proprietà del titolare dell'abitazione del piano terra.
E' sicuramente la situazione più probabile: ma poichè inizialmente il muro di contenimento era di una unica proprietà, nella divisione potrebbe essere stato considerato comune: e se non fosse specificato, cosa vale? e perchè sarebbe scontato che venga associato al cortile e non al condominio?
Tu, inoltre, ventili un'altra possibilità
A parte la improbabilità della ipotesi, che ho posto per fare un pò di ulteriore "ammuina" , in quella ipotesi potrebbe essere addirittura a carico di villa 2 se il muro fosse stato realizzato da villa 2 se la esigenza fosse stata sua (cioè si fosse abbassato il livello di campagna preesistente per portarsi al livello inferiore.

Certo che qui ci sarebbe anche un ulteriore innalzamento per livellare il giardino a valle di villa 1, e questo innalzamento competerebbe a villa 1
 

magia2002

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Proprietario Casa
I miei genitori nel nuorese hanno esattamente la stessa situazione . Sotto il piano stradale un appartamento ed al piano -2 una cantina rustica . Sopra il piano stradale altri due appartamenti ed una mansarda . Casa edificata nel 1980 su lotto di 500 mq -scantinato -piano -1 in pietra e cemento e gli altri piani in mattone cotto portante . Il muro di sostentamento ugualmente costruito in pietra per un altezza di 4-5 metri del diametro alla base di oltre 100 cm (fino a livello del giardino del diametro di 6-7 metri ) e poi una ringhiera . Il terreno e molto in pendenza . La villa sottostante ( stessa tipologia della nostra 4-piani +mansarda ) il tetto non arriva in altezza alla base del nostro muro di sostegno con un giardino di circa 15 metri di diametro .
Nel nostro caso sicuramente il muro e condominiale . In terreni con pendenza e deleterio se l'acqua piovana (soprattutto quella del tetto ) non viene convogliata verso la strada pubblica e viene scaricata nel giardino . Con le forti piogge le forze in ballo aumentano enormemente e possono creare dei danni strutturali al muro di sostegno mettendo in serio pericolo l'abitazione sottostante e la propria e la vita degli abitanti . Nel sopralluogo e'importante capire come vengono eliminate le acque piovane e stabilire le cause del cedimento del muro .
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
del diametro alla base di oltre 100 cm
Probabilmente, intendevi dire: spessore.
con un giardino di circa 15 metri di diametro.
Questa volta potrebbe essere di superficie.
In terreni con pendenza e deleterio se l'acqua piovana (soprattutto quella del tetto ) non viene convogliata verso la strada pubblica e viene scaricata nel giardino .
L'acqua la puoi scaricare sul cortile fintanto che l'assorbe, altrimenti deve esserci una fognatura pluviale che la scarichi a valle o in strada: meglio se nell'apposita fogna comunale.
 

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