In caso di immobile con più particelle abitative posseduto da unico proprietario, per parti comuni si intendono riferite alle unità abitative e non alla proprietà quindi all'unico proprietario spetta l'intera detrazione indicando la particella senza il subalterno come già spiegato da basty.
Attenzione però che le particelle abitative devono essere minimo 2, se i subalterni sono due ma riferiti ad una unità abitativa e ad una pertinenza, tutto ciò non vale,
Questo è il punto 2.6 della CIRCOLARE 11.05.1998, N. 121 /E
2.6. Unico proprietario di un intero edificio. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu` unita` immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a piu` unita` immobiliari e non alle parti comuni a piu` possessori.
Attenzione però che le particelle abitative devono essere minimo 2, se i subalterni sono due ma riferiti ad una unità abitativa e ad una pertinenza, tutto ciò non vale,
Questo è il punto 2.6 della CIRCOLARE 11.05.1998, N. 121 /E
2.6. Unico proprietario di un intero edificio. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu` unita` immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a piu` unita` immobiliari e non alle parti comuni a piu` possessori.