Infatti....Bollate mi ha mandato 1 mese di IMU 2017......29 io e 29 mia moglie.
Per il 2016.....mi pare 58 giorni dal rogito....boh,potevano farmi anche quello subito.
Ai fini IMU per abitazione principale il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 prevede espressamente la seguente definizione:
“
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: quello dell’unica unità immobiliare e quello della “
dimora abituale” e “
residenza anagrafica” del possessore e del suo nucleo familiare.
Per la TASI, ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale, valgano gli stessi criteri previsti ai fini IMU e di conseguenza:
- il contribuente potrà avere un’unica abitazione principale per la quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- le pertinenze sono riconosciute tali solo quelle di categoria
catastale C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria.
Tornando al tuo quesito se hai acquistato nell'anno 2016 un immobile da destinare ad abitazione principale
potrà godere delle agevolazioni fiscali solo a partire dalla data in cui vi avrà trasferito la residenza anagrafica e, di conseguenza, la dimora abituale. Il periodo di versamento, invece, dovrà essere calcolato sulla base dei
mesi di possesso (si considera intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni). Ne consegue che dovrà assolvere l’
IMU e la TASI per l’intero mese di ottobre e di novembre con le aliquote previste per gli immobili non utilizzati come abitazione principale. Per quanto riguarda il mese di dicembre, se per almeno 15 giorni sussistono entrambi i requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica, potrà assolvere le imposte per l’intero mese usufruendo delle aliquote agevolate e delle detrazioni per l’abitazione principale.
COSA C’E’ DA SAPERE
Per l’anno 2016, i pagamenti della
prima rata in acconto di IMU e TASI, dovevano essere eseguiti entro il
16 giugno u.s. sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della
rata a saldo dovrà, invece, essere effettuato entro il prossimo
16 dicembre sulla base degli atti pubblicati nel portale del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) alla data del 28 ottobre 2016. A tal fine il comune è tenuto a trasmettere le proprie delibere, nonché i relativi regolamenti, al MEF entro il termine del 21 ottobre p.v. per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Con il disegno di
legge di Stabilità 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre e che a breve sarà all’esame del Parlamento,
il Governo ha abolito la TASI sull’abitazione principale. Dalle prime anticipazioni continueranno a pagare l’IMU e la TASI solamente le abitazioni cosiddette di “lusso” categoria A1/A8/A9.