Assolutamente NO. Come già detto prima, se esistono tutti i requisiti per godere della detrazione, è possibile iniziare a goderne dall'anno successivo a partire dalla seconda rata (vedi circolare n. 95 del 12.05.2000 punto 2.1.2). Quando la sottoscritta scrive delle cose, non lo fa a casaccio.
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jaco, che per caso anche tu stai diventando un
bastian contrario?...[DOUBLEPOST=1371030280,1371030043][/DOUBLEPOST]
Anzi riporto il testo della circolare sopra citata:
2.1.2 Spese per recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell'anno in cui sono state sostenute
D. Un contribuente che nel 1998 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge per ottenere la detrazione e nella dichiarazione del 1999 per i redditi del 1998 non ha portato in detrazione la spesa, può portarla in detrazione nella dichiarazione del 2000 per i redditi del 1999 partendo dalla seconda rata (e quindi ottenendo il rimborso di una rata in meno rispetto al previsto)?
R. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente può inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalità ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973).
FAQ più frequenti:
1) SPESE SOSTENUTE DAL NIPOTE
D. Essendo unico familiare ed erede di mio zio materno, mi spettano le detrazioni per spese funebri?
R. Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19% del loro ammontare le spese funebri per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III,capitolo 5, "Familiari a carico", più precisamente quelli compresi nell'art. 433 del codice civile, ovvero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore , il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri per lo zio defunto.
Il p. 2 dell'art. 433 c.c. indica i "figli legittimi o legittimati ed in loro mancanza, i discendenti prossimi" ed il figlio del fratello NON è un discendente prossimo.