Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (con l'eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parte dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).