Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
Possono benissimo convenire in sede di contratto di compravendita che il diritto alla detrazione rimanga al venditore.
Oppure, suppongo, che la spesa si ripartisca tra venditore e compratore tenendo conto del bonus che arriverà al compratore.
E se il compratore non è d’accordo?


Potrebbero, ma l’acquirente potrebbe non essere d’accordo, e tenersi i bonus.
Bella fregatura per il venditore, mi permetto di osservare.

Si potrebbe inserire già nel preliminare una clausola che attribuisce al venditore i bonus per opere deliberate tra preliminare e rogito, per prevenire.
Sì, sarebbe una buona idea. Ma in mancanza? Non credo che nei moduli d’agenzia sia prevista una clausola del genere e anche nel preliminare dal notaio quante volte la si inserisce, specie se non ci sono lavori “in vista”? D’altra parte, l’assemblea del condominio è sovrana ed è libera di “giocare scherzi”, ovvero oggi dire che non intende disporre lavori ma domani cambiare idea e deliberarli (a proposito: con quale quorum e maggioranza, se parliamo di rifare facciate?)
 

Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
Qui però si parla di un diverso orientamento della Cassazione, o capisco male?


La questione può essere così riassunta:
- Tizio promette di vendere a Caio l’appartamento in condominio senza alcuna pattuizione in merito alla ripartizione delle spese condominiali;
- successivamente l’assemblea dei condomini approva l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria o innovazione nelle parti comuni condominiali;
- quindi Tizio vende a Caio l’appartamento promesso in vendita, senza comunicare l’avvenuta adozione della delibera condominiale e, quindi, senza alcuna contrattazione al riguardo tra le parti;
- quando Caio è proprietario dell’appartamenti i lavori vengono eseguiti.
Si tratta di stabilire se la spesa condominiale, deliberata nelle more tra il preliminare ed il contratto definitivo di compravendita, debba gravare
i) su Tizio, che era proprietario dell’appartamento al momento dell’adozione della delibera condominiale;
ii) su Caio, che è proprietario dell’appartamento al momento dell’esecuzione dei lavori, iii) oppure se possa trarsi dalla disciplina del codice civile un altro criterio di ripartizione.

La prima tesi è stata sostenuta in dottrina3 ed è stata fatta propria da una meno recente sentenza della Cassazione4. Secondo questa impostazione, il vero obbligato al pagamento delle spese condominiali è il proprietario al momento in cui la spesa viene deliberata.
L’obbligazione dei condomini di contribuzione al pagamento delle spese condominiali sorgerebbe per effetto della delibera dell’assemblea che approva la spesa stessa e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente. Si ritiene che il rapporto con la res serva solamente ad individuare il soggetto obbligato, cioè colui che è proprietario al momento in cui l’obbligazione viene da esistenza, ma che, nel caso in cui il diritto al quale l’obbligazione propter rem è connessa venga trasferito a titolo particolare, successivamente al sorgere dell’obbligazione, l’acquirente non risponde del suo inadempimento5. Secondo la disciplina dell’art. 63, disp. att., c.c. l’acquirente si affianca all’alienante come debitore solidale; pertanto l’alienante era e resta il vero obbligato.

La giurisprudenza assolutamente prevalente della Cassazione sostiene la seconda tesi6. Secondo questa impostazione, l’obbligo dei condomini di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministratore per il compimento di una determinata attività di gestione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mettiamo il caso in ipotesi: il venditore paga mille per la ristrutturazione decisa dall’assemblea una settimana prima del rogito, ristrutturazione di cui in effetti non godrà, e l’acquirente intascherà dallo Stato seicento di bonus?
Nessun paradosso.
In primis chi vende ha obbligo di consegnare un bene possibilmente privo di vizi nascosti... e le tempistiche condominiali rendono quasi che un tale argomento si evidenzi, venga convocata assemblea ed approvata delibera in pochi giorni.

A prescindere da quanto sopra ...devi "rileggere" la questione: in mancanza di diversa precisazione in Rogito il beneficio passa al compratore. Il Venditore non ha xhe da fissare in atti la propria volontà. Non serve il parere del compratore
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui però si parla di un diverso orientamento della Cassazione, o capisco male?

Non sempre le sentenze sono "comprensibili"...e va persino peggio se ci si affida unicamente alla citazione di una "massima" da parte di terzi.
Non infrequente mi è capitato di leggere veri strafalcioni da parte dell'articoljsta di turno.

Vero che Giurisprudenza è a volte mutevole... serve una decisione a Sezioni Unite per avere un preciso indirizzo (nomofiliachia).

Nel caso specifico (competenza di spesa straordinaria in caso di compravendita) occorre attenzionare il linguaggio giuridico.

L'orientamento più recente è certamente più preciso del precedente ma bisogna intendere i termini.
Che la delibera di approvazione di lavori straordinari sia antecedente l'acquisto non implica la competenza del venditore.

Se la votazione in cui si decide a chi appaltare il lavoro (quindi quella in cui si decide in "concreto" la spesa con scelta del preventivo) è fatta dopo il Rogito ... è indubbio che la spesa ricada su chi è proprietario (compratore) in quanto unico legittimato a partecipare al voto.
 

Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non sempre le sentenze sono "comprensibili"...e va persino peggio se ci si affida unicamente alla citazione di una "massima" da parte di terzi.
Non infrequente mi è capitato di leggere veri strafalcioni da parte dell'articoljsta di turno.

Vero che Giurisprudenza è a volte mutevole... serve una decisione a Sezioni Unite per avere un preciso indirizzo (nomofiliachia).

Nel caso specifico (competenza di spesa straordinaria in caso di compravendita) occorre attenzionare il linguaggio giuridico.

L'orientamento più recente è certamente più preciso del precedente ma bisogna intendere i termini.
Che la delibera di approvazione di lavori straordinari sia antecedente l'acquisto non implica la competenza del venditore.

Se la votazione in cui si decide a chi appaltare il lavoro (quindi quella in cui si decide in "concreto" la spesa con scelta del preventivo) è fatta dopo il Rogito ... è indubbio che la spesa ricada su chi è proprietario (compratore) in quanto unico legittimato a partecipare al voto.
Ti ringrazio. Comunque considera che tra preliminare e rogito possono passare anche sei mesi o più, durante i quali quella che sembrava una lontana ipotesi può concretizzarsi, magari dopo un piccolo crollo di calcinacci dalla facciata che apre gli occhi a condomini precedentemente contrari. Secondo me sempre meglio prevedere il caso con accordi in merito già dal preliminare, anzi dovrebbe essere inserita la clausola nei moduli standard di proposta delle agenzie.
 

Maria Ambrosini

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Conduttore
Non hai la possibilità di trasferire la detrazione fiscale a cui tu hai (avresti) diritto, a tuo marito, mantenendo la titolarità dell'immobile che era stato oggetto degli interventi edilizi.
Buongiorno. Io mi trovo quasi nella stessa condizione. La prima differenza è che ho fatto le dimissioni per giusta causa(6mesi di stipendi non pagati) e l’immobile su cui è montato l’impianto fotovoltaico è intestato a mio marito. Se non dovessi trovare lavoro io, può usufruire lui della detrazione? Grazie mille
 

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