Diversamente, invece, dal caso di lavori oggetto di agevolazione con rimborso da parte dell'assicurazione, dove SOLO la spesa eccedente il rimborso può esser considerata ai fini dell'agevolazione, in quanto non è possibile l'utilizzo di somme rimborsate ai fini della detrazione stessa, essendo detraibili solo le spese effettivamente sostenute.
dalla Circolare 57/e del 24 febbraio 1998 punto 5:
[omissis...] E' appena il caso di precisare che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l’esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 3, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto, come è stato precisato, le spese che rilevano ai fini di che trattasi sono quelle rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che prevede l’assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.