alberto bianchi

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Riporto il testo di un articolo su un argomento che mi era sfuggito. Se veritiero potrebbe creare delle brutte sorprese e complicazioni con Dichiarazioni dei Redditi del prossimo anno.
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Detrazione spese sanitarie: il pagamento deve essere tracciato fino al beneficiario
Ai fini della detraibilità delle spese sanitarie la tracciabilità del pagamento deve portare fino al beneficiario dello sgravio fiscale
di Pasquale Pirone , pubblicato il 05 Settembre 2020 alle ore 09:08
Ai fini della detraibilità delle spese sanitarie la tracciabilità del pagamento deve portare fino al beneficiario dello sgravio fiscale


Dal 1° gennaio 2020 sono cambiate le regole per la detrazione IRPEF di alcune spese di cui all’art. 15 del TUIR, tra cui quelle sanitarie.
In dettaglio, per le spese sanitarie sostenute a partire da quest’anno, la detrazione fiscale è ammessa solo se pagate con strumenti tracciabili. Altre spese che, a titolo di esempio, devono essere pagate con strumenti tracciabili per essere detratte sono: interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%); spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Pagamento in contanti: quali spese sanitarie posso detrarre?
Potranno, invece, essere detratte anche se il pagamento continua ad essere effettuato in contanti, le spese sostenute per:
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici);
  • dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.);
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Detrazione spese sanitarie: la tracciabilità del pagamento deve essere continua
Gli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità e che, quindi, garantiranno la detraibilità IRPEF della spesa sono, ad esempio, il bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni, ecc.
Tuttavia potrebbe capitare che il documento della spesa sia intestato al soggetto che deve godere della detrazione mentre il pagamento sia fatto con uno strumento tracciabile riconducibile ad altro soggetto, il quale poi riceva il rimborso in contanti dal primo.


Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura relativa alla visita ortopedica fatta dalla mamma (la quale deve anche detrarre la spesa) e pagamento fatto con la carta di credito riconducibile al figlio, il quale poi riceve il rimborso in contanti dalla mamma.
In questo caso è rispettato il requisito della tracciabilità?
La soluzione al dubbio possiamo trovarla nella Risposta n. 247/E del 5 agosto 2020, in cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa in questo modo:
“vi è l’esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili)”.
In altre parole, nell’esempio fatto sopra, la mamma non potrebbe detrarre la spesa poiché è stata interrotta la catena della tracciabilità. Laddove, invece, la mamma rimborsasse il figlio ad esempio con bonifico, indicando come causale “Rimborso spesa sanitaria fattura n…del…”, nessuna preclusione alla detrazione potrà esserci.
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Ultima modifica:

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Praticamente per ottenere la detrazione quando il soggetto che ha effettuato il pagamento è diverso dal beneficiario occorre fare un doppio bonifico in cui il beneficiario della prestazione rimborsa all’altro soggetto la prestazione!

N.B Va sempre tutto bene finché beneficiario e beneficiante operano sulla stessa banca, quindi nessuna commissione su bonifici, carte di credito ecc.
Appena i due soggetti operassero su due banche differenti è sempre possibile una commissione!
 
U

User_29045

Ospite
Allego il documento dell'Agenzia delle Entrate.
Anche se tutto ciò è assurdo.
 

Allegati

  • Risposta all'interpello n. 247 del 2020.pdf
    182,4 KB · Visite: 74

uva

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Proprietario Casa
il soggetto che ha effettuato il pagamento è diverso dal beneficiario
Perché secondo te il "soggetto beneficiario" è la persona che ha diritto alla detrazione?


Io interpreto l'interpello e la risposta dell'Agenzia delle Entrate come segue.

Una Società ha ideato un sistema mediante il quale il contribuente/paziente paga in contanti il beneficiario (che è il medico specialista: ortopedico, dentista, oculista, ecc).
Il medico incassa il contante previo riconoscimento del paziente tramite un software, e gli rilascia una ricevuta apposita da allegare alla fattura/ricevuta emessa dal medico.
Poi il contante confluisce su di un conto speciale soggetto a vigilanza della Banca d'Italia. Da quel conto parte un bonifico a favore del medico beneficiario della somma.
La Società ritiene che tutto ciò renda il pagamento "tracciabile", perché il medico incassa subito i contanti ma poi li fa transitare da un conto speciale che gli gira un bonifico.

L'Agenzia delle Entrate risponde negativamente perché i sistemi di pagamento tracciabili da utilizzare sono quelli elencati in un dlgs del 1997, e comunque ritiene che il sistema innovativo proposto dalla Società non garantisca la tracciabilità.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
tutto ciò è assurdo.
Perché è assurdo?

Secondo me è un sistema innovativo, forse un po' complicato (io non mi intendo di informatica e non so valutare).
Ma mi pare sbagliato limitare la tracciabilità all'uso di assegni, carte di credito, bancomat senza prendere in seria considerazione altre possibilità tecnologicamente più avanzate.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
pagamento fatto con la carta di credito riconducibile al figlio, il quale poi riceve il rimborso in contanti dalla mamma.
In questo caso è rispettato il requisito della tracciabilità?
Mi pare che l'interpello 247/E non ponga questa domanda, e non so se l'Agenzia si è espressa in merito in altre occasioni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se l'intento era quello di combattere l'evasione fiscale ...chi ha "partorito" l'obbligo di un pagamento "tracciabile" deve avere il QI pari a quello di un pidocchio.
Notoriamente ho un QI basso, ma confesso di non capire la osservazione.
Che sia un meccanismo sufficiente, forse no.
Ma è certo il pagamento in contanti se il beneficiario intende evadere
 

BJMAKER

Membro Attivo
Professionista
Notoriamente ho un QI basso, ma confesso di non capire la osservazione.
Che sia un meccanismo sufficiente, forse no.
Ma è certo il pagamento in contanti se il beneficiario intende evadere
Il pagamento in nero agevola solo chi lo riceve, chi riceve in nero ha il 100% di guadagno. Chi paga in nero se va bene risparmia il 20% che gli sarebbe comunque rimborsato con la dichiarazione dei redditi. Dimmi che convenienza c'è a pagare senza fattura
 
U

User_29045

Ospite
Chi paga in nero se va bene risparmia il 20% che gli sarebbe comunque rimborsato con la dichiarazione dei redditi. Dimmi che convenienza c'è a pagare senza fattura

Se paghi in nero il dentista e ti fa il 20% di sconto IMMEDIATO, non devi aspettare l'anno prossimo, e precisamente il mese di luglio se sei lavoratore dipendente, per vederti restituire il 19%, al netto dei 129,11 Euro di franchigia per le spese sanitarie annuali di un singolo codice fiscale.
 

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