Nel 2010 molti lettori-inquilini hanno sottoscritto o hanno in corso un contratto di locazione di un appartamento che utilizzano come «prima casa». Nella prossima dichiarazione dei redditi potranno detrarre dalle imposte un credito concesso dal fisco. A costoro sono dedicate queste poche righe
Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a:
- 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71;
- 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41.
La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero.
La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata.
Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a:
- 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71;
- 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41.
La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero.
La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata.