Nhio82

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Ciao a tutti. Nel 2009 ho acquistato una casa nuova ed oggi (dopo 7 anni) scopro che avrei potuto detrarre le spese di costruzione del box del 50%. Ora, prima di preoccuparmi di recuperare eventuali documenti e robe varie... vorrei chiedere se qualcuno di voi fosse in grado di dirmi se esiste un limite di tempo massimo per fare la richiesta di rimborso.
Ora, così su due piedi io direi di no (son passati veramente tanti anni) ma vorrei avere una risposta più certa prima di gettare completamente la spugna e non fare nemmeno un tentativo di richiesta.
Grazie a tutti
 

Daniele 78

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Ciao a tutti. Nel 2009 ho acquistato una casa nuova ed oggi (dopo 7 anni) scopro che avrei potuto detrarre le spese di costruzione del box del 50%. Ora, prima di preoccuparmi di recuperare eventuali documenti e robe varie... vorrei chiedere se qualcuno di voi fosse in grado di dirmi se esiste un limite di tempo massimo per fare la richiesta di rimborso.
Ora, così su due piedi io direi di no (son passati veramente tanti anni) ma vorrei avere una risposta più certa prima di gettare completamente la spugna e non fare nemmeno un tentativo di richiesta.
Grazie a tutti
Aspetta q un'attimo quella detrazione li non valeva nel 2009 per le pertinenze alle nuove costruzioni, ma è una novità recente del 2016, quindi non ne hai diritto, quindi niente rimborso.

Qui puoi chiarirti meglio le idee: Rimetti la casa al centro del tuo mondo: Acquistare/Affittare
 

Nhio82

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Ok...grazie intanto della risposta. Ma sei sicuro che non si potesse detrarre nulla nel 2009? Quando ho acquistato l'immobiliare mi ha fatto pagare il box con un bonifico con causale che fa riferimento ai sensi della legge 449/97 (questo avveniva nel 2009!)
 

Daniele 78

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Ok...grazie intanto della risposta. Ma sei sicuro che non si potesse detrarre nulla nel 2009? Quando ho acquistato l'immobiliare mi ha fatto pagare il box con un bonifico con causale che fa riferimento ai sensi della legge 449/97 (questo avveniva nel 2009!)
Ho trovato questa documentazione in riferimento alla legge 449/97.

riguardo il tuo caso specifico potrebbe essere:

SPESE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE O ALL'ACQUISTO DI UNITA' IMOBILIARI A DESTINAZIONE ABITATIVA E LORO PERTINENZE FACENTI PARTE DI INTERI EDIFICI NEI QUALI L'IMPRESA VENDITRICE ABBIA EFFETTUATO LAVORI DI INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE (Riferimenti normativi: legge 449/97 – art. 16-bis T.U.I.R. Inserito ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. con legge 22.12.2011 n. 214 – D.L. 22 giugno 2012 n. 83)
Beneficiari: assegnatari o acquirenti di unità immobiliari facenti parte di interi edifici che sono stati sottoposti, a cura dell'impresa venditrice o assegnante, a lavori di integrale ristrutturazione. Oggetto della detrazione: spese sostenute per l'intervento di ristrutturazione che si assume in un valore presuntivo pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Misura della detrazione: – per spese sostenute fino al 26 giugno 2012: 36% fino ad un ammontare complessivo non superiore ad Euro 48.000,00; – per spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013: 50% fino ad un ammontare complessivo non superiore ad Euro 96.000,00; – per spese sostenute dopo il 30 giugno 2013: 36% fino ad un ammontare massimo di Euro 48.000,00. Condizioni per la detrazione: 1) interventi di ristrutturazione effettuati sull'intero edificio di cui è parte l'unità immobiliare oggetto di acquisto o di assegnazione. Sono esclusi gli interventi di ampliamento: pertanto in caso di demolizione e ricostruzione l’edificio deve avere la stessa sagoma, mentre in caso di ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento della superficie preesistente, saranno ammesse in detrazione solo le spese riferibili alla parte esistente; 2) che l'intervento sia stato effettuato da imprese di costruzione/ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie; 3) acquisto o assegnazione effettuati entro 6 mesi dalla fine lavori. Nel caso di successiva vendita dell'immobile per il quale il proprietario ha goduto e gode ancora della detrazione in discorso, è necessario inserire in atto apposita menzione circa l'accordo delle parti inteso a conservare il diritto alla detrazione in capo alla parte cedente In mancanza, il diritto alla detrazione residua si trasferisce in capo al cessionario.


P.S Non hai specificato però se il tuo acquisto è una casa nuova (da zero) o nuova da riqualificazione edilizia (ristrutturata completamente). E la differenza sta nel avere o meno diritto a questa detrazione...che in realtà non conoscevo neanch'io ad essere sincero, ma l'ho trovata inserendo su google legge 449/97

il PDF deriva dall'associazione notarile della Campania, per cui attendibile come fonte.
 

Allegati

  • ProrogaDetrazioni_IRPEF_2014.pdf
    663,7 KB · Visite: 62

Nemesis

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quella detrazione li non valeva nel 2009 per le pertinenze alle nuove costruzioni, ma è una novità recente del 2016
Non è così. La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR esiste già da molti anni.
Non hai specificato però se il tuo acquisto è una casa nuova (da zero) o nuova da riqualificazione edilizia (ristrutturata completamente). E la differenza sta nel avere o meno diritto a questa detrazione.
Il suo acquisto è un box.
La detrazione era ed è prevista per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
 

Nemesis

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Quando ho acquistato l'immobiliare mi ha fatto pagare il box con un bonifico con causale che fa riferimento ai sensi della legge 449/97 (questo avveniva nel 2009!)
Avevi trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara? Tale obbligo esisteva nel 2009, essendo stato abolito il 14 maggio 2011, con l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011.
 
Ultima modifica:

Daniele 78

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Non è così. La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR esiste già da molti anni.
Il suo acquisto è un box.
La detrazione era ed è prevista per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Si ma se leggi ciò che ho postato dopo (un PDF del notariato della Campania) si parla di nuovo derivante dal ristrutturato (anche comprato da impresa), oltre ad altri requisiti per potervi accedere!
La pertinenza ovviamente segue il medesimo discorso.

Il suo acquisto non è solo un box
Ma:
Ciao a tutti. Nel 2009 ho acquistato una casa nuova
Quindi capisci bene @Nemesis che il caso è proprio quello che ho postato io.
 

Nemesis

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Il suo acquisto non è solo un box
Il suo quesito riguarda l'acquisto di un box (e per godere della detrazione avrebbe dovuto essere pertinenziale, oltre ad altri requisiti).
Che fosse pertinenziale di un'abitazione nuova (da zero), o nuova da riqualificazione edilizia (ristrutturata completamente), o di un'abitazione mai ristrutturata è irrilevante per la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. d) che avevo indicato.
 

Daniele 78

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Il suo quesito riguarda l'acquisto di un box (e per godere della detrazione avrebbe dovuto essere pertinenziale).
Che fosse pertinenziale di un'abitazione nuova (da zero), o nuova da riqualificazione edilizia (ristrutturata completamente), o di un'abitazione mai ristrutturata è irrilevante.
Ma sicuramente è pertinenziale dato che lui menziona espressamente una nuova unità acquistata, altrimenti non l'avrebbe menzionata.

Il problema rimane però se questo acquisto deriva da un IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO e RIQUALIFICATO da impresa.
Quella ristrutturazione "pesante" che obbliga anche al risparmio energetico.
 

Nemesis

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Il problema rimane però se questo acquisto deriva da un IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO e RIQUALIFICATO da impresa.
Non c'era nessun problema per il box.
La detrazione è riconosciuta:
- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali a una unità immobiliare a uso abitativo.
Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell’agevolazione.
In caso di costruzione, anche realizzata in economia, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico.
In caso di costruzione, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione, che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta della raccomandata (laddove fosse ancora prevista, vedi mia precedente risposta) al Centro Operativo di Pescara, che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
 

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