Il problema rimane però se questo acquisto deriva da un IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO e RIQUALIFICATO da impresa.
Non c'era nessun problema
per il box.
La detrazione è riconosciuta:
- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali a una unità immobiliare a uso abitativo.
Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell’agevolazione.
In caso di costruzione, anche realizzata in economia, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico.
In caso di costruzione, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione, che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta della raccomandata (laddove fosse ancora prevista, vedi mia precedente risposta) al Centro Operativo di Pescara, che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.