Vorrei precisare meglio le "tre possibilità" elencate da Arciera. Non sono sempre tutte e tre praticabili. Per le deduzioni ci sono dei vincoli normativi.Ci sono tre possibilità:
Riporto le istruz. dell'Unico di quest'anno:
“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 25 febbraio 2009 e dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2011).
Prima di decidere bisogna conoscere bene la natura giuridica della ONG o della ONLUS prescelta. Di solito loro nei volantini scrivono se è possibile solo la detrazione o se invece è possibile pure la deduzione, altrimenti la cosa va indagata. Alcuni Caf e alcuni commercialisti per non rischiare mettono in detrazione anche se ci sarebbe diritto alla deduzione
Tutto questo era così fino a quest'anno. Non so se la possibilità è rimasta. Anche al link messo nel mio primo post al Sole 24 Ore si parla di deducibilità solo per le imprese. Indagheremo...