peopeo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Devo risolvere il problema seguente.

Secondo gli attuali indirizzi dell'Agenzia delle Entrate relativi alla detrazione del 55% per risparmio energetico, "...i benefici fiscali per la riqualificazione energetica spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati."
L'esempio, che si trova alla pagina 8 quarto paragrafo della guida, farebbe pensare che l'esclusione riguardi unicamente le locazioni svolte nel corso di attività di impresa.

Quindi, nel caso di locazioni non svolte come attività di impresa, la detrazione del 55% può essere ottenuta anche dal proprietario locatore e non solo dal conduttore?

Grazie per le cortesi risposte.
 

Allegati

  • Agenzia delle Entrate - agevolazioni fiscali risparmio energetico.pdf
    1,8 MB · Visite: 53

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Quindi, nel caso di locazioni non svolte come attività di impresa, la detrazione del 55% può essere ottenuta anche dal proprietario locatore e non solo dal conduttore?
A mio avviso certamente :daccordo:

Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale
vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.
Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili
che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità
di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere
trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio
o da uno dei condomini.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=458a3b80426a4fef874b9fc065cef0e8

+
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari
di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali);
■ le associazioni tra professionisti;
■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
■ i titolari di un diritto reale sull’immobile;
■ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
■ gli inquilini;
■ chi detiene l’immobile in comodato.
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano
solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in
riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione
immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto
dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini
entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia,
se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i
familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,
la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto
dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni
di leasing addebitati all’utilizzatore.
ATTENZIONE
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di
detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da
indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato
o di un diritto reale sullo stesso.
Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di
locazione o comodato.
Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
http://www.propit.it/attachments/f8...olazioni-fiscali-risparmio-energetico.pdf.att
 

peopeo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nessuna società. Il locatore è un privato cittadino, che dà in affitto un appartamento con destinazione d'uso ufficio per un lungo periodo. Il dubbio nasce dal testo degli indirizzi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui "i benefici fiscali per la riqualificazione energetica spettano solo a chi li utilizza...", salvo poi fare unicamente l'esempio dell'attività di locazione svolta nell'esercizio di attività d'impresa per il caso d'esclusione.
Certo è che questi indirizzi potrebbero essere scritti un po' meglio...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto