sammarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vorrei una delucidazione riguardante la detrazione del 50% dei lavori che stiamo ultimando al nostro fabbricato.
La domanda è questa: la quota di detrazione di spesa spettante ad un condomino proprietario, può essere detratta da un suo parente diretto (figlio) non convivente con lui, in quanto lo stesso sta provvedendo al pagamento delle rate alla ditta appaltatrice?
Basta che il figlio non convivente si accolla la spesa per avere l'agevolazione fiscale?
L'amministratore può fare la dichiarazione per la detrazione del 50% a nome del figlio che non convive con il padre?
Grazie, aspetto una tua risposta a questo quesito,
Sammarco Michele
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
A dir la verità sulla guida dell'Agenzia delle Entrate parlano di familiare convivente del possessore o detentore e non di familiare non convivente (a meno che quest'ultimo sia comodatario con tanto di contratto del fabbricato oggetto di ristrutturazione).....
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
A dir la verità sulla guida dell'Agenzia delle Entrate parlano di familiare convivente del possessore o detentore e non di familiare non convivente (a meno che quest'ultimo sia comodatario con tanto di contratto del fabbricato oggetto di ristrutturazione).....
Abbiamo già affrontato un caso simile. La differenza: nell'altro caso il figlio/a era anche proprietario di una quota, anche se di minoranza.
In questo caso, sono d'accordo con te @essezeta67, manca un requisito importante.
 

Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Come già chiarito negli interventi precedenti per la detrazione fiscale bisogna essere familiare convivente o, se non convivente, avere una quota di proprietà.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
2. Che si intende per 'familiare'?
La definizione di familiare è la stessa dell'art. 5 Del TUIR, Comma 5.
definizione che non fa alcun riferimento alla convivenza o meno, ma ai componenti delle imprese familiari e dei criteri di ripartizione del reddito di cui al Comma 4 dello stesso articolo.
http://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2353
il Comma 5 dell'art. :
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
Non dice che devono vivere sotto "allo stesso tetto".
 
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essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
[quote="alberto bianchi, post: 201721, member: 28028"
http://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2353
il Comma 5 dell'art. :
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
Non dice che devono vivere sotto "allo stesso tetto".[/quote]
I familiari possono anche essere non conviventi per essere a carico ma ai fini delle agevolazioni sulle ristrutturazioni, per averne diritto devono essere "conviventi".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I familiari possono anche essere non conviventi per essere a carico
Non tutti i familiari ex art. 5, comma 5 del Tuir possono essere considerati a carico, se non conviventi.
Quelli che possono essere considerati a carico sono solamente:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli.
E, a condizione che ricevano dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori, anche quelli adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
 
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