Nel passato quando?In passato, prima dell'avvento del glossario e delle norme antisismiche attuali bastava
Ho fatto un lavoro simile nel 2017 .... E' stata presentata una variante alla pratica ed ovviamente ho portato tutto in detrazione...
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Nel passato quando?In passato, prima dell'avvento del glossario e delle norme antisismiche attuali bastava
Ciò che è riportato nell'articolo che hai condiviso non è totalmente scorretto e non va contro quello che stiamo scrivendo qui.Fosse la sola sostituzione di qualche tegola danneggiata pacifico sia "ordinaria"... ma una sostituzione integrale è cosa diversa
il glossario è del 2019Nel passato quando?
Ho fatto un lavoro simile nel 2017 .... E' stata presentata una variante alla pratica ed ovviamente ho portato tutto in detrazione...
esatto, stavo per scriverlo io, inserire un isolamento a caso non basta, è manutenzione ordinaria, se però l'isolamento viene certificato come idoneo al raggiungimento dei parametri per fruire del 65%, è sempre manutenzione ordinaria ma fruisce di questa aliquotaUna cosa che non ritengo corretta nell'articolo, invece, riguarda il discorso del concomitante inserimento di materiale isolante, che permetterebbe l'inquadramento in straordinaria.
Ma penso dipenda dal fatto che il post è stato scritto nel 2014, cioè prima dell'entrata in vigore del DL 222/2016 (e, quindi, del Glossario dell'Edilizia Libera), il quale è servito anche a risolvere questo dubbio, che prima costituiva un'incognita per la richiesta dei permessi comunali.
Fai solo attenzione a cosa sta subito sotto al tetto, perché se c'è un ambiente non riscaldato, allora l'isolamento non può essere detratto con Ecobonus, salvo casi particolari (vedi faq Enea 6b).il glossario è del 2019
esatto, stavo per scriverlo io, inserire un isolamento a caso non basta, è manutenzione ordinaria, se però l'isolamento viene certificato come idoneo al raggiungimento dei parametri per fruire del 65%, è sempre manutenzione ordinaria ma fruisce di questa aliquota
si, certo, esiste una soletta e poi il tetto, il sottotetto non è accessibile, si si isolerà l'estradosso del solaioFai solo attenzione a cosa sta subito sotto al tetto, perché se c'è un ambiente non riscaldato, allora l'isolamento non può essere detratto con Ecobonus, salvo casi particolari (vedi faq Enea 6b).
trovo complicato fare un disegno, esiste la soletta di copertura dell'ultimo piano e sopra un sottotetto non agibile e il tetto, si isola l'estradosso (parte sopra) della soletta (solaio) dell'ultimo piano che è la struttura superiore quindi si limitano le dispersioniQuesto "si, certo ...", mi lascia perplesso.
Se si isola estradosso (La parte superiore/esterna?) del tetto, sotto ci sarà sempre comunque il sottotetto (in questo caso non accessibile) non riscaldato. E allora?
Ma penso dipenda dal fatto che il post è stato scritto nel 2014, cioè prima dell'entrata in vigore del DL 222/2016 (e, quindi, del Glossario dell'Edilizia Libera), il quale è servito anche a risolvere questo dubbio, che prima costituiva un'incognita per la richiesta dei permessi comunali.
interessante! Allego la risposta all'interpello sopraccitata che però non è esaustiva e da adito comunque ad equivociNon so se ti riferisci alla diversa distinzione di lavori per i quali "prima" era richiesto un titolo/permesso ed ora sono stati spostati in "edilizia libera".
Fosse questo quanto intendevi allora informo tutti che non è cambiato nulla... esiste risposta ad "interpello" dove Agenzia delle Entrate ribadisce che se prima un intervento richiedeva "comunicazione/permesso" ora anche se in edilizia libera mantiene diritto al bonus.
Ma aggiungere un interventi o su un tramezzo? Recinzione?....la copertura prevista dalle norme comunali è il coppo ma quella esistente è la tegola marsigliese, il coppo è un materiale classico ma problematico quindi si è scelto di mantenere la tegola marsigliese, sostituire la struttura del tetto in modo importante così da poter definire l'intervento come manutenzione straordinaria significa dover depositare il calcolo strutturale. L'unico "escamotage" praticabile nel caso è isolare il sottotetto in modo tale da poter usufruire dell'agevolazione al 65%.
In passato, prima dell'avvento del glossario e delle norme antisismiche attuali bastava aggiungere alla sostituzione del manto di copertura la sostituzione parziale della struttura (o anche totale, tanto non era necessario depositare il calcolo) e/o inserire dell'isolamento nelle opere per classificare l'intervento come manutenzione straordinaria, fatto regolarmente mille volte, cosa che oggi non è più possibile
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