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Membro Assiduo
Professionista
Per accelerare le procedura di sfratto,o meglio riconsegna locali, per contratti non abitativi,si può inserire nel contratto di locazione la seguente clausola

-per patto espresso tra le parti ed in deroga all'art.609 c.p.c.,tutti i beni di proprietà del conduttore rinvenuti dall'ufficiale giudiziario in sede di esecuzione coattiva,diverranno di proprietà del locatore che ne disporrà immediatamente senza necessità di notifica al conduttore,che accetta sin d'ora la presente clausola.

E' possibile ed efficace detta clausola?
 

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Membro Assiduo
Professionista
Perchè .Quale conduttore serio abbandona le sue cose all'interno del locale in fase di rilascio?
 

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Membro Assiduo
Professionista
clausola :
Per quanto concerne le cose di proprietà del conduttore o di proprietà di terzi ,di qualsiasi valore economico,si concorda per patto espresso tra le parti sin da ora che,se nel giorno fissato per il rilascio,nei locali dell'immobile locato vi saranno ancora beni estranei all'esecuzione,in deroga dell'art.609 c.p.c.,detti beni entreranno nell'immediata disponibilità del locatore ,libero di disporne come meglio crede,senza necessità di alcuna intimazione al conduttore o a terzi.eta:
 

Elegance

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se leggo bene l'articolo di cui ho postato il link, c'e' proprio una risoluzione di legge in merito, quindi secondo me si puo' fare, senza citare deroghe varie, ma citando proprio la risoluzione in questione.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Il 4 comma del 560 cpc riguarda immobili pignorati,non si può estendere ad immobili locati.
La clausola non è vessatoria.
Nella malaugurata ipotesi che l'u.g. trova i locali dell'immobile locato non completamente sgomberi,deve intimare al conduttore lo sgombero(entro venti giorni)e nominare custode il locatore.
Con questa clausola l'u.g. è agevolato .
 

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Membro Assiduo
Professionista
Il 4° comma dell’art. 560 c.p.c. disciplina l’esecuzione/attuazione del provvedimento del GE che dispone la liberazione dell’immobile pignorato da persone e cose.

Per agevolare la vendita degli immobili pignorati si è prevista una liberazione dell’immobile che potremmo definire “speciale”, e ciò tanto con riferimento alla necessità di liberare l’immobile dalle persone, quanto alla necessità di liberare l’immobile dalle cose.

Si prevede, infatti, sia lo stesso custode a procedere alla liberazione dell’immobile.

Il custode procederà, quanto alla liberazione dell’immobile da persone “senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.” e solo “secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare”, avvalendosi, se del caso, della forza pubblica e di ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; e quanto alla liberazione dell’immobile dalle cose intimando alla parte tenuta al rilascio di asportare i beni mobili che occupano l’immobile in trenta giorni, in mancanza di ciò essi si considereranno abbandonati, e il custode ne potrà disporre lo smaltimento o la distruzione.

Questa nuova norma, dunque, pone deroga agli artt. 608 e 609 c.p.c., e porta fuori dall’esecuzione per consegna o rilascio la liberazione degli immobili pignorati.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Elegance ho postato quanto da te affermato.
Oddio si parla di immobili pignorati.
Però da spunto alla derogabilità del 608-609cpc
 

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Membro Assiduo
Professionista
Attenzione la clausola inserita nel contratto di locazione serve solo ad evitare l'intimazione allo sgombero da parte dell'ug.
Il locatore è libero di disporne come meglio crede.
Forse va corretta così:i
l locatore è sin d'ora nominato custode e potrà depositare qualsiasi cosa dove riterrà opportuno,senza necessità di alcuna intimazione al conduttore o a terzi.
 

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