A Kiss, mi permetto rispondere come segue:
-il libretto al portatore (qualunque sia l'intestazione, anche ad un numero )consente al detentore, qualunque esso sia, di disporre qualunque tipo di operazione;
-potrei presumere che la cauzione, costituita dal libretto in parola, debba essere stata citata nel contratto di locazione, in tal caso il locatario, munito di docum. d'id. e cod. fisc. potrà recarsi presso l'Istituto emittente, con il libretto, effettuare un prelievo che ne riconduca il saldo al di sotto dei 1.000 euro e chiedere l'emissione di un secondo libretto (come innanzi suggerito da Mapeit);
-successivamente il locatario, potrà comunicare al conduttore le variazioni poste in essere in ossequio alla disciplina vigente:
Ritengo da ultimo far notare che l'importo costituito in cauzione, nella sua entità di numerario, assume essenziale importanza, unitamente agli interessi legali previsti a favore del conduttore annualmente e che non è rilevante, nella sostanza, la qualità di quanto costituisce la cauzione.
Pertanto il locatario, potrebbe meglio estinguere il libretto ed accenderne uno di tipo nominativo intestato a se medesimo, e comunicare la variazione al conduttore come innanzi.