O

Ollj

Ospite
Buona fortuna; con una Srl in grave dissesto ne avrete assai di bisogno (caso di fallimento); la via legale è d'obbligo: se non per ottenere un risarcimento..., quantomeno per non dover corrispondere, ulteriormente, quanto altrimenti dovuto;
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Al sottoscritto risulta consolidata giurisprudenza contraria che riscontra sempre, in tal comportamento del conduttore, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; ammissibile la sospensione del canone solo in casi limiti e sempre previa attivazione della procedura giudiziale finalizzata a far accertare la "carenza della prestazione della controparte" (locatore) e dichiararne il suo inadempimento contrattuale.
@quiproquo potrebbe riportare la massima cui fa riferimento?
Nel mio post n.14 ho chiesto l'intervento di Dimaraz proprio perchè non mi ero
appuntato i riferimenti...Che io l'abbia letto è certo...Ma anche per la sostanza
non ho riportato certezze...A memoria posso ricordare che l'alloggio era completamente ( o quasi..) inagibile per cui probabilmente i magistrati faranno
ancora un distinguo fra inagibilità parziale e totale o quasi. Una cosa dovrebbero poter fare tutti i conduttori...se possibile...non pagare più le bollette...almeno quello e il postante non ci ha detto se l'hanno fatto. Resta ferma la stranezza di
una società srl che decida di percorrere una strada così contorta. L'unica possibile
ipotesi potrebbe essere che l'amministratore o il cassiere dedito al gioco o altri
vizi capitali si sia visto costretto a dilapidare la pur pingue cassaforte di
un locatore "grasso"...qpq.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
potrebbe riportare la massima cui fa riferimento?
Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.
La Cassazione (sentenza n. 8637 depositata il 03/05) afferma che la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore è legittima se in conseguenza di grave inadempimento del locatore nella consegna della cosa locata, in quanto affetta da un vizio talmente grave da renderne impossibile l'uso.
(Il caso si riferisce ad una inutilizzabilità assoluta per la presenza di cavi elettrici privi di protezione e molto pericolosi).

Mi pare che la situazione di cui stiamo parlando possa rientrare in questo caso, considerato che gli inquilini sono senza gas a causa della morosità della S.r.l. Pur non essendoci un grave pericolo per l'incolumità dei conduttori, si tratta di un disagio notevole!
Quindi io, dopo aver intimato alla società locatrice di ripristinare immediatamente l'erogazione del gas, sospenderei anche il pagamento del canone di locazione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.
La Cassazione (sentenza n. 8637 depositata il 03/05) afferma che la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore è legittima se in conseguenza di grave inadempimento del locatore nella consegna della cosa locata, in quanto affetta da un vizio talmente grave da renderne impossibile l'uso.
(Il caso si riferisce ad una inutilizzabilità assoluta per la presenza di cavi elettrici privi di protezione e molto pericolosi).
Mi pare che la situazione di cui stiamo parlando possa rientrare in questo caso, considerato che gli inquilini sono senza gas a causa della morosità della S.r.l. Pur non essendoci un grave pericolo per l'incolumità dei conduttori, si tratta di un disagio notevole!
Quindi io, dopo aver intimato alla società locatrice di ripristinare immediatamente l'erogazione del gas, sospenderei anche il pagamento del canone di locazione.

Come ringraziarti UVA...??? Ubi, Uva Godeat succurrere quiproquobus...
Ecco...sembrava che mi fossi inventato o per meglio dire che avessi sintetizzato
ad capocchiam il succo della sentenza. A questo punto, chiaramente, il COSO si
sposta ai parametri valutativi del disagio. e qua posso riprendere la parola perchè in materia di opinabilità nessuno è secondo a nessuno. E in mezzo ai tanti nessuno mi sento a mio agio. Quindi, opino: Vi è una gradualità
delle funzioni di abitabilità che elenco in ordine sparso:
Primo: la Copertura...il Tetto...protezione dagli eventi atmosferici, dagli estranei eccetera...i bisogni corporali fra cui mangiare, dormire, lavarsi eccetera...
dove il cibo lo prendo fuori, anche l'acqua, anche il fuoco per scaldarsi e vedere
di notte..Praticamente la caverna...Ma la caverna non costa nulla, dove la trovo la
occupo...L'alloggio invece è un insieme di "servizi" che presi singolarmente potrebbero anche essere soddisfatti fuori dallo stesso ma che messi insieme
costituiscono quel tutt'uno che chiameremo "abitabilità" e dove una graduatoria
potrebbe sussistere solo a livello individuale. Ora discernere fra l'uno e l'altro
diventerebbe arbitrario e il sistema che lo consentisse non farebbe altro che
rosicchiare il contenuto di certezza normativo. Già vacillante di suo.
Significa che se uno solo dei requisiti abitativi venisse a mancare il disagio
si estenderebbe a tutti gli altri. Certo l'acqua è fondamentale come supporto
a tutti gli altri...ma non mi servirebbe per cucinare se venisse a mancare il gas
che alimenta i fuochi cottori (ncz)...Come valutare oltre al disagio il danno
di non poter cucinare in casa??? I tre Stelloni più i muloni e i muletti presenti
su propit ne potrebbero dare un'indicazione? Io ne indico una: Caio scende da casa senza gas e a pochi metri vi è una pizzicheria completa di tutto e di più...
Tizio abita in una villetta fuori dalla città isolata e non servita da negozi...Immagino le risposte...Per me entrambi avrebbero dei costi differenziati
ma impossibili da quantificare. La domanda ultima è: La mancanza del gas più
l'acqua calda sarebbero sufficienti a fare accettare la sospensione di qualsivoglia
pagamento contrattuale? Sotto il lato umano e quindi per me: Sì!
Dal lato giuridico: auspicabile "anche"...Grazie di nuovo ad UVA. qpq.
 

Ale1975

Nuovo Iscritto
Conduttore
Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.
Quindi io, dopo aver intimato alla società locatrice di ripristinare immediatamente l'erogazione del gas, sospenderei anche il pagamento del canone di locazione.
Ci siamo rivolti ad un avvocato ed oggi è partita la pratica legale.
La sentenza non è applicabile in questo caso poichè "la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilità totale del godimento del bene."
Questo non è un caso di impossibilità totale, ma "solo" un grandissimo digagio, oltre la truffa.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Come valutare oltre al disagio il danno
di non poter cucinare in casa???
In casa gli inquilini possono cucinare benissimo perché usano le piastre a induzione! (leggi il post n. #7)
A me sembra che la mancanza di acqua calda sia un disagio grave. Però, come ha giustamente osservato @Ale1975 nel suo ultimo post, non è tale da impedire completamente il godimento del bene.

Concludo osservando che a mio parere il "totale godimento del bene" dovrebbe essere parametrato agli usi e costumi dell'epoca in cui viviamo.
Mi spiego: mia nonna all'inizio del secolo scorso scaldava l'acqua sulla stufa a legna; io che vivo nel 2016 riterrei logico poter utilizzare l'acqua calda semplicemente aprendo il rubinetto. E se non lo posso fare perché il mio locatore ha trattenuto i miei soldi invece di pagare la bolletta del gas, non sono propensa a pagargli comunque il canone di locazione.
 
O

Ollj

Ospite
Rientrerà nel danno da risarcire. Se ci sarà possibilità di ottenerlo...!
Temo che, nella malaugurata ipotesi, la vostra azione potrà sortire solo l'effetto di tutelarvi a fronte delle pretese avanzate da altri creditori privilegiati
Come ringraziarti UVA...??? Ubi, Uva Godeat succurrere quiproquobus...
La massima indicata era già nota e nel canale giurisprudenziale già indicato: non legittima alcunché se non nella assoluta indisponibilità del bene... Altra cosa!
 

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