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Nel mio post n.14 ho chiesto l'intervento di Dimaraz proprio perchè non mi eroAl sottoscritto risulta consolidata giurisprudenza contraria che riscontra sempre, in tal comportamento del conduttore, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; ammissibile la sospensione del canone solo in casi limiti e sempre previa attivazione della procedura giudiziale finalizzata a far accertare la "carenza della prestazione della controparte" (locatore) e dichiararne il suo inadempimento contrattuale.
@quiproquo potrebbe riportare la massima cui fa riferimento?
Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.potrebbe riportare la massima cui fa riferimento?
Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.
La Cassazione (sentenza n. 8637 depositata il 03/05) afferma che la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore è legittima se in conseguenza di grave inadempimento del locatore nella consegna della cosa locata, in quanto affetta da un vizio talmente grave da renderne impossibile l'uso.
(Il caso si riferisce ad una inutilizzabilità assoluta per la presenza di cavi elettrici privi di protezione e molto pericolosi).
Mi pare che la situazione di cui stiamo parlando possa rientrare in questo caso, considerato che gli inquilini sono senza gas a causa della morosità della S.r.l. Pur non essendoci un grave pericolo per l'incolumità dei conduttori, si tratta di un disagio notevole!
Quindi io, dopo aver intimato alla società locatrice di ripristinare immediatamente l'erogazione del gas, sospenderei anche il pagamento del canone di locazione.
Ci siamo rivolti ad un avvocato ed oggi è partita la pratica legale.Ho letto sul Sole di ieri (24/05) un articolo sull'argomento.
Quindi io, dopo aver intimato alla società locatrice di ripristinare immediatamente l'erogazione del gas, sospenderei anche il pagamento del canone di locazione.
In casa gli inquilini possono cucinare benissimo perché usano le piastre a induzione! (leggi il post n. #7)Come valutare oltre al disagio il danno
di non poter cucinare in casa???
Prego! E complimenti per l'incipit del tuo post con la simpatica citazione in latino!Grazie di nuovo ad UVA
La massima indicata era già nota e nel canale giurisprudenziale già indicato: non legittima alcunché se non nella assoluta indisponibilità del bene... Altra cosa!Come ringraziarti UVA...??? Ubi, Uva Godeat succurrere quiproquobus...
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