Infatti a Roma non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale la cui categoria catastale faccia parte di un certo insieme di categorie.
Così come avviene in tutti i comuni della Repubblica.
Art. 1, comma 669 della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b) della legge n. 208/2015:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.