maidealista

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La denuncia di cessione fabbricato va fatta entro le 48 ore qualunque conduttore sia

Vero, per chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso.
Per gli extra-comunitari anche per periodi inferiori. :daccordo:
 

maidealista

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La differenziazione non è relativa alla razza ma alla nazionalità.
Per le locazioni a cittadini europei per periodi inferiori a 30 giorni infatti :

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Da : http://poliziadistato.it/pds/file/files/modulo_cessione_di_fabbricato.pdf
 

guerrino26

Nuovo Iscritto
Per razza era sotointesa anche la nazionalità. La comunicazione di cessione fabbricato (art. 12 del D.L. 21-3-1978, n.59 convertito in legge 18-5-1978 n. 191), da portare entro 48 ore in questura o altro ente predisposto, necessita di riempire il modulo prestampato, indicando le generalità del cedente, indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.). Le generalità del cessonario, indicando l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.), indicare la data di cessione e compilazione del modulo, firma del dichiarante o del compilatore, consegnare e farsi rilasciare una ricevuta della denuncia presentata.
 

maidealista

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Infatti, il modulo e le modalità sono riportati nel link citato.
Riassumendo :
a) per locazioni sino a 30 giorni con conduttori europei nessuna comunicazione
b) per locazioni superiori a 30 giorni o a cittadini extra-comunitari obbligo di comunicazione entro 48 ore.
 

guerrino26

Nuovo Iscritto
In base alla legge antiterrorismo è sempre consigliato fare denucia, tanto non costa niente e non si rischiano penali se l'affitto dura oltre il prevsto.
 

Cio

Membro Attivo
Ok. ma nessuno ha citato la Legge finanziaria del 2005 (L. 311/04) che all'art. 344 che prevede che tale obbligo di comunicazione sia assorbito dalla registrazione degli atti di cessione e che la comunicazione venga fatta all'Agenzia delle Entrate e solo per via telematica, e non più alla Questura/Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'unica cosa che non ho capito è se il modello di comunicazione per via telematica è già operativo sul sito AE....quando ho tempo controllerò...ma la rivista Fisco Oggi parla di modello "per ora semplicemente previsto, ma non ancora emanato".
Altro dubbio ...per gli extracomunitari dovrebbe persistere l'obbligo di fare la denuncia di cessione fabbricato vecchia maniera (alla PS), indipendentemente dalla registrazione dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 286/98, non modificato dalla suddetta L. finanziaria 2005 e quindi applicabile in deroga a quanto da essa stabilito.
Ecco, che viene fuori un altra differenza relativa alla nazionalità dei cessionari.

Aggiunto dopo 19 minuti :

mi correggo...l'articolo della rivista postatomi in altra discussione attinente è stato pubblicato nel marzo 2005, all'indomani dell'approvazione della legge...ora, essendo passati 5 anni, presumo che tale procedura telematica sarà diventata operativa.
Strano, quindi, che nessuno nella discussione, ne parli.

Ok. ma nessuno ha citato la Legge finanziaria del 2005 (L. 311/04) che all'art. 344 che prevede che tale obbligo di comunicazione sia assorbito dalla registrazione degli atti di cessione e che la comunicazione venga fatta all'Agenzia delle Entrate e solo per via telematica, e non più alla Questura/Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'unica cosa che non ho capito è se il modello di comunicazione per via telematica è già operativo sul sito AE....quando ho tempo controllerò...ma la rivista Fisco Oggi parla di modello "per ora semplicemente previsto, ma non ancora emanato".
Altro dubbio ...per gli extracomunitari dovrebbe persistere l'obbligo di fare la denuncia di cessione fabbricato vecchia maniera (alla PS), indipendentemente dalla registrazione dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 286/98, non modificato dalla suddetta L. finanziaria 2005 e quindi applicabile in deroga a quanto da essa stabilito.
Ecco, che viene fuori un altra differenza relativa alla nazionalità dei cessionari.
 

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