gli e' stato risposto che solo gli eredi possono conoscere la cifra.
L'art. 119, comma 4 del TUB (D. Lgs. n. 385/1993) recita:
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo (*) e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
(*) la formulazione dev'essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solamente l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata
iure hereditario.
È evidente che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale per esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale.
Tale interpretazione è conforme a quella di varie decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17); Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021.
un fratello della defunta
Siamo sicuri che sia un chiamato?