ila72vr

Nuovo Iscritto
buongiorno,

volevo sapere se in caso di demolizione con fedele ricostruzione si puo' beneficiare dell'aliquota agevolata al 4%.... o mi devo accontentare del 10%???
grazie
 

maidealista

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3 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO:
3.1 Totale demolizione e fedele ricostruzione: aliquota IVA
D. L’art. 3 del DPR 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui alla lettera d) anche quelli di totale demolizione e fedele
ricostruzione di edifici preesistenti. Poiché non è stato, però, soppresso
l’art. 31 della legge n. 457/78, si chiede di sapere se la predetta inclusione
abbia o meno effetto ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai
sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR
633/72.
In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare se, qualora
l’intervento di totale demolizione e fedele ricostruzione riguardi un
fabbricato cd. “Tupini”, oppure un’abitazione “prima casa”, sia possibile
applicare il trattamento di maggior favore (aliquota 4%) previsto per la
nuova costruzione di tali fabbricati e abitazioni.
R. La tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972,
n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del dieci per cento
per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione di case di abitazione non di lusso, diverse dalle c.d. prime case,
e alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, concernenti,
rispettivamente, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione
edilizia e la ristrutturazione urbanistica.
Le previsioni contenute nella lett. d) dell’art. 31, della legge n. 457/78, sono
state integrate per effetto dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia edilizia, approvato con D.P.R. n.
380/2001, che ha sostituito, con modificazioni, l’art. 31 in discussione.
13
Ai sensi del comma 1, lett. d), del citato art. 3, nella categoria degli
interventi di ristrutturazione sono ricompresi “anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica”.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, sebbene la Tabella A, parte III, n. 127-
quaterdecies), del D.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento
all’art. 31 della legge n. 457/78, e non all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,
atteso il carattere interpretativo del predetto art. 3, l’aliquota IVA agevolata
del dieci per cento sia applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla
demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione
dell’edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di
quello preesistente.
Ciò chiarito, in merito al secondo quesito, relativo alla realizzazione di
interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato cd.
“Tupini”, oppure di una “prima casa”, la scrivente ritiene che non possa
trovare applicazione il trattamento fiscale di maggior favore, consistente
nell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del quattro per cento prevista,
ai sensi della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/72, punto n. 39), per i
contratti di appalto relativi alla nuova costruzione di tali fabbricati o
abitazioni.
Ciò in considerazione del fatto che a seguito dell’interpretazione autentica
operata dal T.U. dell’edilizia, gli interventi di demolizione e fedele
ricostruzione non possono essere ricondotti alle ipotesi di nuova
costruzione, bensì concretizzano interventi di recupero di edifici
preesistenti.

Da :
http://www.finanze.it/export/download/altri/circ_11e_2007.pdf
+
IVA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI
:daccordo:
 

massaro tommaso

Nuovo Iscritto
L'imposta IVA al 4 % non esiste. Essa è applicabile soltanto in caso di acquisto da impresa edile e con le agevolazioni prima casa.
Mi dispiace ma l'IVA per la demolizione e fedele ricostruzione è al 10%. Il tutto regolato dall'ex art. 31 Legge 457 del 5 agosto 1978, poi confermato dal DPR 380/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Geom. Tommaso Massaro
 

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