Buongiorno. Sono un Piccolo proprietario che da un paio di anni sta sbattendo la testa cercando di non farsi depredare dal fisco quei 4 soldi che rimedia da affitto. Sono capitato su questo forum per caso, mentre cercavo per l'ennesima volta informazioni utili. Ho già letto un sacco di post e in linea generale ho letto molta documentazione, ma mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno che ha le stesse problematiche.
In particolare, in questo momento vi sottopongo un quesito che forse avrete già affrontato.
Recentemente sono rientrato in possesso di un immobile residenziale ( in comproprietà) e in accordo con gli altri proprietari abbiamo deciso di non affittarlo più come unità abitativa (4+4) stante la difficoltà di trovare inquilini per bene e della bassa reddittività di questa locazione. Avremmo quindi deciso la via della locazione breve, di cui potrei occuparmi anche direttamente, in forma non professionale, per coprire le spese in attesa di tempi migliori. Ora, secondo le notizie in mio possesso ( ho letto mille siti internet), io potrei anche farlo con pochi adempimenti ( è la cosa che mi preme di più, stante che non è attività professionale). Poi però, andando a leggere la legge regionale, saltano fuori una marea di adempimenti, che per me sottintendono una attività professionale.
In particolare, leggo sulla legge regionale calabrese (essendo io tale) trovata su Casavacanze, un papello incredibile di adempimenti che già mi fanno passare la voglia. Possibile che io proprietario non sono legittimato a fittare un appartamento a una persona che me lo chiede per 5 gg? A me sembra incredibile, fatto salvo l'adempimento fiscale, ovvero dichiarare il compenso nel mod. Unico, e la Necessità ( oltre i 30gg) di dichiarare/registrare il contratto, francamente non capisco a cosa servano tutti questi lacciuoli. Mettiamo che io non voglia fare casa vacanza, ma semplicemente fittare casa a chi la vuole per 3-5-7-28 giorni massimo, che tipo di contratto di locazione dovrei fare? La locazione breve parte da 1 mese ed è subordinata a una esigenza del conduttore/locatore. Ma che deve fare un piccolo proprietario per essere in regola senza perderci la testa?
Allego un estratto della legge regionale di Calabria riguardo le case vacanze.
Buongiorno, scusate il post fiume.
Art. 5
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente
e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre
unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette
2. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali
per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.
3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla
normativa vigente e di regolamenti comunali.
L'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in
originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da
copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di
data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società,
certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con
indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre
1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
4. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e
verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione
dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti
da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta
che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro
esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato
formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
5. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente
dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale.
sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.
6. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta
trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica
del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
7. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti
minimi obbligatori di cui alla tabella allegato B.
In particolare, in questo momento vi sottopongo un quesito che forse avrete già affrontato.
Recentemente sono rientrato in possesso di un immobile residenziale ( in comproprietà) e in accordo con gli altri proprietari abbiamo deciso di non affittarlo più come unità abitativa (4+4) stante la difficoltà di trovare inquilini per bene e della bassa reddittività di questa locazione. Avremmo quindi deciso la via della locazione breve, di cui potrei occuparmi anche direttamente, in forma non professionale, per coprire le spese in attesa di tempi migliori. Ora, secondo le notizie in mio possesso ( ho letto mille siti internet), io potrei anche farlo con pochi adempimenti ( è la cosa che mi preme di più, stante che non è attività professionale). Poi però, andando a leggere la legge regionale, saltano fuori una marea di adempimenti, che per me sottintendono una attività professionale.
In particolare, leggo sulla legge regionale calabrese (essendo io tale) trovata su Casavacanze, un papello incredibile di adempimenti che già mi fanno passare la voglia. Possibile che io proprietario non sono legittimato a fittare un appartamento a una persona che me lo chiede per 5 gg? A me sembra incredibile, fatto salvo l'adempimento fiscale, ovvero dichiarare il compenso nel mod. Unico, e la Necessità ( oltre i 30gg) di dichiarare/registrare il contratto, francamente non capisco a cosa servano tutti questi lacciuoli. Mettiamo che io non voglia fare casa vacanza, ma semplicemente fittare casa a chi la vuole per 3-5-7-28 giorni massimo, che tipo di contratto di locazione dovrei fare? La locazione breve parte da 1 mese ed è subordinata a una esigenza del conduttore/locatore. Ma che deve fare un piccolo proprietario per essere in regola senza perderci la testa?
Allego un estratto della legge regionale di Calabria riguardo le case vacanze.
Buongiorno, scusate il post fiume.
Art. 5
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente
e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre
unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette
2. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali
per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.
3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla
normativa vigente e di regolamenti comunali.
L'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in
originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da
copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di
data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società,
certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con
indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre
1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
4. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e
verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione
dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti
da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta
che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro
esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato
formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
5. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente
dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale.
sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.
6. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta
trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica
del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
7. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti
minimi obbligatori di cui alla tabella allegato B.