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aggiunto dopo 9 minuti :
con riferimento alle spese per i “sottobalconi”, cioè la parte inferiore del balcone, l’orientamento è oscillante.
la giurisprudenza, infatti, in alcuni casi ha affermato che le spese di manutenzione della parte sottostante il balcone sono a carico esclusivamente del proprietario dell’ appartamento inferiore, potendo, idealmente, corrispondere al soffitto, di cui sarebbero un prolungamento, con conseguente applicazione dell'art. 1125 c.c., che pone a carico del proprietario del piano sottostante le spese per l’intonacatura, la tinteggiatura e la decorazione dei soffitti.
in altri casi, invece, è stato sostenuto che le spese di manutenzione dei sottobalconi debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché i sottobalconi sarebbero una parte condominiale in quanto visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l’intero fabbricato. quest’ultimo orientamento sembra ormai condivisibile anche alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione che, anche recentemente (corte cass. 17/07/2007 n. 15913), ha confermato che i balconi aggettanti non possono considerarsi neppure in parte di proprietà del proprietario dell’appartamento sottostante. Ne consegue l’impossibilità di applicare, anche in via analogica, l’art. 1125 c.c. Al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione del sottobalcone che, quindi, dovrebbero gravare o solo sul proprietario del balcone o su tutti i condomini, a seconda che i sottobalconi vengano considerati di proprietà esclusiva o di proprietà condominiale.