Si definiscono SQUILIBRATI perché non cè equità fra appartamenti uguali ma in diverse esposizini
Il nuovo decreto legge n. 141
Il decreto legge 141, nella parte che interessa la ripartizione spese di riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, indica in maniera generica di seguire la norma UNI 10200 come il decreto precedente.
Aggiunge però
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Questa nota aggiunta sembra voler imporre due cose prima di fare la ripartizione spese di riscaldamento :
- ESAME DELL’APPLICABILITA’ DELLA NORMA : il decreto legge 141 non dà chiari criteri di non applicabilità : gli edifici di APPARTAMENTI DI VACANZA rientrano senz’altro in questo caso
- ESAME DELLO SQUILIBRIO TERMICO fra l’appartamento più svantaggiato e quello più avvantaggiato