apippo

Nuovo Iscritto
nel mese di novembre 2008 il comune di Grammichele, ha annullato con delibera di giunta e con effetto retroattivo a partire dal 2007,le agevolazioni tarsu del 30% e del 60% esistenti per le abitazioni non servite da raccolta porta a porta e con cassonetti posizionati entro e oltre 200 metri dall'abitazione.
chiedo di sapere
se è legale l'effetto retroattivo.
se è legittima la delibera di giunta.
il sottoscritto ha già pagato il 2008,e ora mi è stata notificata la cartella del 2007.
alla luce di quanto sopra chiedo se devo pagare la cartella del 2007 e se devo chiedere il rimborso per il 2008 per le somme non dovute.
cordiali saluti
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la
regola di irretroattività dell’ azione amministrativa è espressione
dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI^, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV^, n. 502 del
30.03.1998). N.9 R.G. 5642-7323/2007
Ulteriore limiti alla retroattività, in presenza di statuizioni
provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata.
Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Le su riferite conclusioni trovano codifica nell’ art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005.
http://www.acquabenecomune.org/IMG/pdf/Illeggittimita_tariffe_retrottive.pdf
Art. 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis

Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di
ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/42/1.htm
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
"Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia."

Credo proprio che si debba pagare...
:daccordo:
 

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