arcy

Membro Attivo
Salve,
negli ultimi tempi nel mio condominio, si è consolidata l'abitudine da parte di alcuni condomini a delegare la partecipazione per le convocazioni di assemblee condominiali all'amministratore , nonché anch'esso condomino, e farsi rappresentare nelle varie riunioni.
Spesso è successo anche che abbiamo raggiunto il quorum solo grazie ai millesimi di proprietà attribuite ai condomini deleganti e le decisione sono state raggiunte a favore di quest'ultimi.
Mi chiedo se tale prassi è corretta e se può essere contestata.
Grazie le risposte
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si è consolidata l'abitudine da parte di alcuni condomini a delegare la partecipazione per le convocazioni di assemblee condominiali all'amministratore [...] Mi chiedo se tale prassi è corretta
No.
L'art. 67, quinto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita:
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
può essere contestata.
Certamente sì.
La deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c.
Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
 

arcy

Membro Attivo
No.
L'art. 67, quinto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita:
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Certamente sì.
La deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c.
Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
ok grazie
solo una domanda, qualora sia il condomino astenuto, in sede di riunione come si comporta, fa mettere a verbale quanto detto o non firma il verbale?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
fa mettere a verbale quanto detto o non firma il verbale?
Nessuna norma prevede espressamente chi debba sottoscrivere il verbale assembleare. Salvo il caso dell'assemblea svolta in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale è redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ed è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Nei casi di assemblea in presenza, il verbale solitamente è sottoscritto (dal presidente e) dal segretario dell'assemblea.
 

arcy

Membro Attivo
Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
bisogna adire necessariamente le vie legali, oppure una lettera formale tramite PEC o Racc. A/R all'amministratore di condominio può esordire lo stesso effetto?
 

falco701

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
No.
L'art. 67, quinto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita:
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Certamente sì.
La deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c.
Ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Salve,
Stasera c è stata l ennesima riunione per ristrutturazione della facciata del condominio.
L amministratore ha tirato fuori, con la solita strategia, le deleghe di altri condomini assenti ma intestate al suo collaboratore che, sebbene ad suo dire hanno partite IVA separate a tutti gli effetti lavorano assieme nello stesso ufficio.
Credo che comunque non di possa fare poiché il collaboratore è di parte e genera comunque un conflitto di interessi.
Chiedo il vostro parere in merito.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
si è consolidata l'abitudine da parte di alcuni condomini a delegare la partecipazione per le convocazioni di assemblee condominiali all'amministratore , nonché anch'esso condomino

Aldilà di quello che stabilisce la norma...riusciresti ad ottenere solo il primo annullamento...poi aggiungerebbero il divieto delegando altre persone se non la moglie dell'amministratore o persino un estraneo.
 

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