Art. 37Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni,emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario,aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze
assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle retiferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamenteesistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delletariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento aicosti e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblicoimposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri diservizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto inesclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autoritàindividuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competentiall’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli,mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e puòimporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delleimprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degliatti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti diprogramma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano lecondizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessariper l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informatodichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza,svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, amezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altriorgani dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioniispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e congli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune diripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e leimprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puòrendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertarel’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono statiassunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte ofuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispettoal rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di naturacautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori,singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggettiesercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e larisoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausoleconvenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturatodell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione el’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controlloamministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabilee per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e diviolazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioniimposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturatodell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte,fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto idocumenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante oincompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione finoal 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolodelle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restanoferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con leimprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degliinvestimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenzedell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e daidecreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità divigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e lecompetenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni iprovvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato delladisciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata aisensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalleamministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dalcomma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, inmisura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svoltepercepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità,sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel terminel’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal presentearticolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazionevigente.
1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni,emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario,aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che svolge competenze
assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle retiferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamenteesistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delletariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento aicosti e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblicoimposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri diservizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto inesclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autoritàindividuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competentiall’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli,mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e puòimporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delleimprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degliatti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti diprogramma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano lecondizioni previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei documenti necessariper l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informatodichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza,svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, amezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altriorgani dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale,ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioniispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e congli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune diripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e leimprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puòrendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertarel’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono statiassunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte ofuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispettoal rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di naturacautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori,singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggettiesercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e larisoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausoleconvenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturatodell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione el’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controlloamministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabilee per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e diviolazione della disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioniimposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturatodell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte,fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto idocumenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante oincompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione finoal 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolodelle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restanoferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell’ambito dei rapporti con leimprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degliinvestimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenzedell’Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e daidecreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell’Autorità divigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e lecompetenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni iprovvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato delladisciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata aisensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalleamministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dalcomma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, inmisura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svoltepercepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità,sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel terminel’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal presentearticolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazionevigente.