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Art. 27Dismissioni immobili
1. Dopo l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:
“Art. 33 bis
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici)
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliarepubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Entivigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, ilMinistero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi dellapresente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promossodall’Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell’art. 3 ter deldecreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, perl’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delleAmministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di unaconferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deveesprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura diindividuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronuncianoentro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesapreventiva all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, laproposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad essepartecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia deldemanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Statoin qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua,attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessaAgenzia, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente articolo, puòavvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenzapubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente commadovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in formasocietaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con lemodalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggettipartecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e idoveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, ladefinizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendol’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti
5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presentearticolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, delcodice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano leleggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite informa di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codicecivile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con ifondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare diRegioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazionedei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendoapposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi euffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentaliall'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero didismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegatoal bilancio di previsionenel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Statoindividuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli cheinsistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione comepatrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enticompetenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancataespressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. Ladeliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto dideliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano dellealienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. LeRegioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinanol’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione qualevariante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. LeRegioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione perl’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine diconcludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazionecomunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrinonelle previsioni di cui al comma 3 e all’art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazioneambientale strategica”.”
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazionidalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 ter
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici)

1. L’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai finidell’attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e dicopianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali,prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire ilcoordinamento, l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure dipianificazione del territorio.

valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d’impulso può essereassunto dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazionesiano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali delloStato, il potere d’impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del decreto legge 25settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dalMinistero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità diattuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volteallo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, ilPresidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove,anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale”per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa,della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore ogestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione dicui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa aiprogrammi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statalicompetenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobilicoinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione dicui al presente articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell’economia efinanze – Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessatipossono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, glistrumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dallavalorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di svilupponell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo unastruttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all’articolo 33 bis deldecreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare econcludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto deilimiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico deipredetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazioneeconomica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento,elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché perincrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare. Restanoesclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, ibeni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione epermuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma,risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittoriconcordino congiuntamente per l’applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazioneai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovverol’Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensidell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa leggeregionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procederealla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche inqualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione delprogramma.


il locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. Laregolamentazione per l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modocommisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sonofinalizzati all’applicazione dei commi da 138 a 150 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220. I suddetti importi sono versati all’Ente territoriale direttamente al momentodell’alienazione degli immobili valorizzati.7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli entilocali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato dellavendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiestadell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto delprocesso di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, sianooggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione comunale è riconosciuta unasomma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto aisensi dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali perl’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o
8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della suapromozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione delpredetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante aglistrumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e dellesemplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine diaccelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l’adozionedi forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto deltermine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso entro il termine di 120giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro isuccessivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni daparte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Ilprogramma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddetteproposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del procedimento diconclusione dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma da partedell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l’efficacia di cuial comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l’Amministrazionepromuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possonoconcludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, aisensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche persupportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando glielementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilitàeconomica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. si esprimono nell’ambitodell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabilitinell’accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a se ladeterminazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorniper l’emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancheproponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma unitario divalorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l’ambiente, per la tuteladel territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto deiprogrammi unitari di valorizzazione territoriale, l’ A genzia del demanio, anche incofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utilidi gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio perl’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e lavalorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gliinterventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degliimmobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente dellaGiunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni.provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobilistessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessistrumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o ilPresidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionaleapplicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui alpresente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in viatemporanea alle finalità di difesa dello Statoè consentito, previa intesa con il Comune e conl’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento dellaconcessione di valorizzazione di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deveavvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c)dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione dellasomma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessionestessa, un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, èobbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione.Nell’ambito degli interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere concordaticon l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degliimmobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilasciodelle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioniamministrative.”.
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “a vocazioneagricola” sono inserite le seguenti parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,”
All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “terreni alienati”sono inserite le seguenti “ai sensi del presente articolo”
All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso:“Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma èdeterminato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “i comuni” sonoaggiunte le seguenti “, anche su richiesta dei soggetti interessati”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “aventi destinazioneagricola” sono sostituite “a vocazione agricola e agricoli”
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “c) stipula i contrattidi locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dallepredette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d)consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, neassumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto dilocazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulatidalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degliinteressi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statodi previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unicodestinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazionidello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predetteamministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo deicanoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento deicanoni di locazione.” sono sostituite dalle seguenti:
“c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero alrinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo ognicontratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta allastipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consigliodei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Statocon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono icontratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogniresponsabilità e onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesimeamministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla datadi stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenziacopia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenziadelle Entrate.”.
5. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “1 gennaio2013”;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti dalla normativa vigente, ” sonoinserite le seguenti “dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia deldemanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 acondizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.”
c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si avvale” sonosoppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di proprie professionalità e di struttureinterne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio puòavvalersi”.
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e,conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole“nonché agli alloggi di cui al comma 442” sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definireorganicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delleamministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazionedei beni pubblici” sono soppresse.
Il comma 4 dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.Al comma 4 dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).

8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole“In sede di prima applicazione del presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presentedecreto” sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”.
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorionazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in usoall'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggettipubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e dadestinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istitutipenitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nellalista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dellalegge 31 dicembre 2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dalMinistero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia dicontabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico -contabile.
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenzedell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insisteregli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina leopere da realizzare
11. il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal ministero del Tesoro, inqualità di contraente generale, ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti dicui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, allaselezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate daisoggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico -edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutturepenitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dalcomma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma aisensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delleRegioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto dipermuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili divalorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia delDemanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo leseguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che puòavvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia delTerritorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dalMinistero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, chetiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elencodegli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro iltermine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine allaverifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobilistessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beniriconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizionecostituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e leautorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dallaricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competentinon si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice siintendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima eseconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia,sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguentivariazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puòconvocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensidell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delleRegioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puòessere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favoredell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quotapari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territorialiinteressati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 3, in virtù delpresente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto divalorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere aproprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme dipenalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.

16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili dadestinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11 e 12lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi diprogramma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dalloro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesionedel sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazionedell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente altrasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.













 

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Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali


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Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: “pari allo 0,9per cento”, sono sostituite dalle seguenti:”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica si applica adecorrere dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Provinceautonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statutospeciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, unconcorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le RegioniV alle d’ Aosta e Friuli V enezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, adecorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da partedei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui alpredetto articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente allamedia degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sullequote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto dellarideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole “entro il termine di trentamesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 77-quater, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sitiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell’aliquota di cui al comma 1 del presentearticolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: “Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degliadempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioniche, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per unperiodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.”.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13,del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni dellaRegione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per glianni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23,del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Provincedella Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per glianni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territorialedell’imposta municipale propria sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente .
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
 

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Capo VII Ulteriori riduzioni di spese


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Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale einterventi per l’editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensidell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base diapposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità dicentrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi dirisparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 66,della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza socialepossono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza dicui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, stipulando appositeconvenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, ilsistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1°gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, unapiù rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Dettirisparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati allaristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazionetecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime,all’informatizzazione della rete distributiva.
 

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Capo VIII Esigenze indifferibili


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Art. 30Esigenze indifferibili
1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “30 giugno 2012”sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalleparole “1.400 milioni”.
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelleregioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anchenell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 25, comma 1, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l’esigenza diapplicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione deiservizi, l’articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo è alimentato da unacompartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all’articolo 15 del presenteprovvedimento; l’aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle entrate derivanti dallacompartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4”.
b) all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno 2012”, sono sostituite dalleseguenti: “ a decorrere dall’anno 2013”.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinatadalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo dicui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all’articolo 19 della legge 24febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Statodell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione,coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevateespressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euroannui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia deiLincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata laspesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e ilfunzionamento dell’Accademia della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, siprovvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorseaggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di partecorrente.

8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione delpatrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di farfronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore taleda renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economiadel Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificatodall’articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attivitàculturali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 edi cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, ilMinistero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione dipersonale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limitedelle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneriderivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero,per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazionevigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispettodei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per ibeni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionalidelle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di unagraduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dallavotazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità,applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unicanazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione enon comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettanomantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hannoconcorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente commanell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. IlMinistero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimentodella ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed irelativi oneri.

 

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Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza


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Capo I – Liberalizzazioni
Art. 31Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sonosoppresse le parole: "in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse leseguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà distabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamentonazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limititerritoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, deilavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propriordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.
 

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Art. 32Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e,comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso deirequisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previaintesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome diTrento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cuiall’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentital’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate lefunzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deveavvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un appositoreparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantirel’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia diapertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o didistribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie eparafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituisconocasi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dipraticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti sianoesposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
 

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Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamentogovernativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13agosto 2012”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sonosostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore adiciotto mesi”.
 

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Capo II - Concorrenza


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Art. 34
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli
ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2,lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondocondizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché perassicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità aibeni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, diorganizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possonogiustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e

l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di

una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree

geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei

confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa

della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.



4.
l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di uninteresse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario,nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, darendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito alrispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti cheintroducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio diattività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter esseredata sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivocontrollo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per idanni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui aicommi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizifinanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi dicomunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazionedirettiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
 

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Art. 35Potenziamento dell’Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativiche determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gliatti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazionepubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblicaamministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e delmercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioniriscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi allacomunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso,entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.
 

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Art. 36
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito efinanziari
1. E’ vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e aifunzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi diimprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi diimprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
 

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