Titolo I - Sviluppo ed equità
Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiutoalla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento concapitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che sifinanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, lastruttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazionedel reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1,lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente alrendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a8. Per lesocietà e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico ledisposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territoriodello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquotapercentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento delcapitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale delnuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze daemanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoliobbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione delmaggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 percento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computatain aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazionedella disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener contodell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denarononché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; comevariazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, aisoci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende odi rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relativeriserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sonoverificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto ilpatrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nomecollettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite conil decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare unbeneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioniaventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2011.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensidell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pariall'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per ilpersonale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessitàdella riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa deiprogrammi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32,comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: “o) per glianni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionalidei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regimedi phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006,tale esclusione e' subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascunodegli anni 2012, 2013 e 2014.”. L’esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera perciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, èistituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, intermini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un“Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singoleRegioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativiregionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con DecisioneCE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicareal Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla basedell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singolaRegione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede concorrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presenteprovvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2,comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni edintegrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilitàgiacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statalenella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto,per essere riassegnata al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalitàconnesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in terminidi fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate edelle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per speseconseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese perinterventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad unammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenuteed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di untitolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), delcodice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventicalamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori emontacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica eogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esternaall'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti daparte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimentodell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici conparticolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dienergia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamentedette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici inapplicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per lamessa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione delladocumentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchéper la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gliinterventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa insicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edificicollegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essereeseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioniprofessionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensidella legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamentoconservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da impresedi costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro seimesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ladetrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragionedi un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o diassegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella meraprosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo dellespese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibitepromiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivitàcommerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo aisensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno disostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui alcomma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi diimposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Incaso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministrodei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure dicontrollo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spesedi ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabiliteulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, edell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-biscomma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle speseeffettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, condestinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanareprevio parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste lemodalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al finedi rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché dellapercezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sonoindividuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, adecorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di unIsee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche irequisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Statoe degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente commasono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politichesociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e deigiovani.
Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattieprofessionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causadi servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e dellapensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica neiconfronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ladisposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, allapredetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché aiprocedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivodella Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio deiGovernatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. IlMinistro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione edei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e loSviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agliemendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità aquanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione elo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche eFondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito delprogramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali diSviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente diTesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifichee integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione dellaspesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Aggiunto dopo 1 ....
Art. 8
Misure per la stabilità del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernentel’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nelcontesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, èautorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza datre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancariegarantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data dientrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predettotermine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da partedella Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della suacapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. Ipredetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati allacopertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, siprovvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con imputazionenell’ambito dell’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale inItalia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamentenecessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banchebeneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggiosemestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia,anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l’operatività di cui al comma 1 el'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati allaCommissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i seimesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessariesono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla basedegli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sulfunzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e nongarantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propriaattività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramitedello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e dellefinanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione allagaranzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è datacomunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolonon può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. LaBanca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica allaCommissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da bancheche presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito diprogrammi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiorea cinque anni, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cuiall’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degliinteressi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A talfine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolaredella Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nelpatrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per lebanche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche condurata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puòeccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessae garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari allasomma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per unametrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread suicontratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogrupponei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e lamediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tuttigli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, lacommissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari allasomma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di bancheaventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 puntipercentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentualiper banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibilidati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 ècalcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread suicontratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissionedella garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea,insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito seniorunsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimoperiodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesidell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo dellacommissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione dellagaranzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nelperiodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, lecommissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della BancaCentrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dallabanca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata alMinistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri dicalcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni dellaCommissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effettosulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle bancheinteressate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità cheassicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dalDipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico,della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle qualieventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e lacapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non sianoinferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passivitàgarantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazionepositiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto,alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvedetempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Bancad'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso dellerichieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze distabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioniattivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla bancarichiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza dellacomunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiestamotivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando larelativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per iquali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia,l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente lascadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie,sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditorimediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro isuccessivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario lesomme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. Labanca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazionedella Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Talepiano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato inconseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento ètrasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italiaeffettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessionedi credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione,ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 21maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’art. 3,comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da creditiipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesimeoperazioni si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ladisciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italiastipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiariadella garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 percento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha adoggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteristabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato allaCommissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata conriferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laBanca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazionedel presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia edelle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogatidiscrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italiaper fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri siprovvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.