io ho capito che l'assemblea può autorizzare a farli e può anche autorizzare a non farli.
Tu, e
moralista dovreste leggere l'art. 1129, comma 9 del codice civile, e l'art. 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
L'assemblea
non deve autorizzare a farli. Ma l'amministratore
è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.