agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Nel NS.Condominio vi sono oltre il 20% dei condomini che non pagano da oltre 4 anni ,si sono alternati 2 amm.ri l'ultimo dopo ns.insistenza ha firmato alcuni D.I ad aprile 2010 senza esito positivo ad oggi ( nessun recupero) paghiamo soltanto spese legali. Ora il nuovo l'amm.re (3°) ci comunica di aver ricevuto un D.I provvisoriamente esecutivo da un fornitore che aveva rifatto alcuni tetti 4 su 6 stabili dell'intero complesso e vorrebbe che l'assemblea approvi un piano di rientro in 2/3 rate. La mia perplessità: perchè dovrebbero pagare tutti i condomini anche coloro che nel proprio stabile non è stato rifatto il tetto? dato che le delibere per approvare i lavori sono avvenute in autonomia per singolo stabile e perchè dovrebbero ripagare i condomini che hanno regolarmente pagato ? Vi ringrazio dell'aiuto.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
E' difficile dare risposte a questo quesito senza leggere con attenzione le carte, e più precisamente:

1) Il regolamento di condominio
2) La delibera che ha approvato i lavori.

In generale, se il regolamento condominiale prevede la solidarietà di tutti i condòmini, allora anche il D.I. riguarda tutti i condòmini.
Allo stesso modo, se la delibera di approvazione dei lavori è stata votata a suo tempo da tutti i condòmini, allora il D.I. riguarda tutti i condòmini (precisamente il quorum deliberativo) che hanno approvato la delibera di spesa.

Detto questo, è opportuno seguire una trattativa con l' azienda creditrice insieme all' amministratore e con l' aiuto di bravi legali, al fine di avviare e concludere un accordo extragiudiziale.
 

Gatta

Membro Attivo
Concordo col Guru.
Ad abundantiam si sottolinea che la Corte d'Appello di Roma (sent.2729/2010) ha precisato:".... il principio per stabilire se, nel caso di più debitori, c'è una obbligazione solidale o parziaria” non è da ricercarsi nella divisibilità della prestazione, ma nel dettato “chiaro e in equivoco” dell'art. 1294 cod. civ. secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Norma da cui si evince – concludono gli stessi giudici – che la regola generale è la solidarietà dei condomini “per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune”.
Quindi ok,come ben suggerito,per avviare una trattativa stragiudiziale.
Gatta
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Il ns.regolamento contrattuale prescrive di massima quanto indicato dal codice civile quindi anche la solidarietà,inoltre precisa che l'assemblea potrà avvenire anche per singoli EDIFICI (1/6) per dileberare provvedimenti di interesse specifico o particolare non coinvolgenti l'intero complesso.Quindi soltanto i condomini di ogni stabile hanno approvato i lavori accollandosi la quota spesa di competenza, medesima procedura per gli altri 3 stabili perciò 4 approvazioni . Alcuni Condomini di detti stabili NON hanno pagato ,ora perchè dovrebbero ripagare i condomini in regola ed i condomini dei 2 stabili che non hanno effettuato alcun lavoro? In questo caso è applicabile la sentenza 9148/08 delle Sezioni unite della cassazione ( chi è in regola non paga più per il moroso)? Spero di essere stato più esaustivo. Grazie e cordiali saluti.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Quindi soltanto i condomini di ogni stabile hanno approvato i lavori accollandosi la quota spesa di competenza, medesima procedura per gli altri 3 stabili perciò 4 approvazioni.

Questa informazione è da approfondire in questo senso:

Se l' amministratore ha firmato quattro contratti di appalto differenti (ossia uno per ogni stabile che compone il condominio), allora la responsabilità contrattuale può essere suddivisa tra i diversi gruppi di condomini, e il tuo ragionamento ha fondamento.

Se invece l' amministratore ha firmato un solo contratto di appalto per tutti gli stabili che compongono il condominio, allora la responsabilità contrattuale non può essere suddivisa tra i diversi gruppi di condomini, e pertanto tutti siete responsabili solidalmente e tutti siete chiamati a cercare delle soluzioni extracontrattuali anche deliberando il versamento di quote straordinare da destinare a questo fine.
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Rinuncio alla discussione perchè nonostante il mio sforzo di spiegare quale è la situazione che ha generato il decreto ingiuntivo e di conseguenza la mia perplessità per cui ho posto alcune domande ,non riesco ad ottenere risposte adeguate ,ovviamente non è colpa vostra ma soltanto mia per l'incapacità di fornire informazioni chiare e complete. Cordiali saluti.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
"IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT" Prima di pretendere risposte e meglio chiarire le domande, se i precedenti amministratori sono stati autorizzati dall'assemblea ad adire alle vie legali nei confronti dei condomini che non pagano, con delle ingiunzioni di pagamento che fine hanno fatto quelle ingiunzioni?????, non credo che si siano state rinviate a tal punto anche di ricevere un'ingiunzione il condominio stesso per questi morosi, se riesci ad dare chiarimenti avrai risposte adeguate ciao;):daccordo:
 

Gatta

Membro Attivo
...caro agostino,mi sembra che ti siano state date delle risposte più che esaustive,specie dal Guru.
Laddove non fossi soddisfatto,puoi sempre interpellare un legale.
Gatta
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
e se l'amministratore ha firmato i contratti senza il consenso dei condomini? Nel mio caso, l'amministratore ha firmato il contratto con la ditta senza delega e senza farlo visionare e approvare dall'assemblea. Quanto è validdo questo contratto in caso di controversie in tribunale?
Grazie
Fra:-oncopau66
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
e se l'amministratore ha firmato i contratti senza il consenso dei condomini? Nel mio caso, l'amministratore ha firmato il contratto con la ditta senza delega e senza farlo visionare e approvare dall'assemblea. Quanto è validdo questo contratto in caso di controversie in tribunale?
Grazie
Fra:-oncopau66

In questo caso gli effetti del contratto non sono opponibili al condominio, poichè l' amministratore non aveva il potere per firmare il contratto (mancava la delibera dell' assemblea)

L' impresa fornitrice, comunque, ha titolo per citare l' amministratore per danni, poichè la firma illegittima dell' amministratore ha causato dei danni oggettivi rimborsabili.
 

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