uva

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Dite che essa varrà solo per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1 gen 2020:

Lo dice la l. 28/06/2019, n. 58 (di conversione del Decreto Crescita).

Copio e incollo l'art. 3 quinquies, c. 1 e 2:

Redditi fondiari percepiti
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
 

basty

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Lo dice la l. 28/06/2019, n. 58 (di conversione del Decreto Crescita).
Questo era chiaro: ma non trovi che creerà una disparità non giustificata?. Secondo me le intenzioni probabili erano di dire che non è già applicabile per i contratti in corso, quindi per le dichiarazioni 2019 e 2020.
Ma dal 2021, che differenza ci sarebbe?

Ma siccome è ormai chiaro che sono tutti quanti degli apprendisti stregoni .....
 

uva

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le intenzioni probabili
Qualunque fossero le intenzioni, io mi limito a prendere atto di quanto disposto dalla legge.
Però non credo sia sempre corretto parlare di errori commessi dagli estensori delle leggi. Penso che in molti casi si tratti di limitazioni dovute alla mancanza di copertura finanziaria; come ad esempio la norma relativa alla cedolare secca per locazione di negozi (che già prevedeva delle limitazioni, ed ora non è stata rinnovata per il 2020).

Non saprei dire qual è il motivo nel caso in oggetto.
Mi preme di più capire cosa si intende per "ingiunzione di pagamento": non averlo chiarito mi pare una mancanza importante.
 

uva

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davanti a un’intimazione di sfratto per morosità o un’ingiunzione di pagamento sono esclusi da tassazione gli affitti non percepiti dal 1° gennaio 2020 anche se dovuti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti.

Dl Sostegni, sì dalle commissioni. Sui canoni di affitto non pagati niente IRPEF - Il Sole 24 ORE
 

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