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Ollj
Ospite
Spetta all'acquirente non arrivare a tal estrema situazione: ha gli strumenti giuridici per farlo; ovvio se si rimane passivi, inutile poi lamentarsi.ma se scrivo "terminate le vendite" significa che tutti ormai sono andati al Rogito (2010/2011), che la società è stata liquidata (2011)...e che siamo rimasti col classico cerino in mano.
Giusto; ed infatti il sottoscritto mal sopporta la "lettura" di quanti, nel silenzio della legge a tal riguardo, ritengono applicabile per analogia (con la fideiussione obbligatoria) la sanzione della nullità. Ad ogni modo, ciò che rileva sarà sempre il comportamento antigiuridico di chi contravviene alla legge, con la conseguenza che pur mancando una sanzione specifica, sempre potranno applicarsi le conseguenze previste per le ipotesi di fatto illecito (prima fra tutte quella sulla responsabilità extracontrattuale da comportamento omissivo che su ho descritto) quindi: o si fallisce e chiude, oppure si sarà perseguibili per non aver rispettato la legge = risoluzione per inadempimento, doppio della caparra, esecuzione coercitiva del contratto.La legge sula "postma" non prevede alcuna "sanzione" o ipotesi di reato "penale" per la mancata consegna
Certamente; su proprio a tal motivo scrissi "onori e non onere"; la Compagnia nulla deve, se non quello per cui s'è impegnata (ed incassa il premio); è il costruttore che non potrà eccepire scusante alcuna: "mica è colpa mia, sono le Compagnie che così definiscono le Polizze...."La presenza di clausole per "coperture" opzionali...mi fà pensare che le Compagnie non abbiano alcun obbligo a risarcire danni non coperti.
Il legislatore ha fatto espresso riferimento all'art.1669 Cc e di certo non se ne potranno ignorare gli "sviluppi" giurisprudenziali su citati: spetta al costruttrore e solo ad esso, garantire la corrispondenza tra la Polizza consegnata e copertura di "legge".non fissa alcun paletto su quali debbano essere le coperture minime.