Però la prima legge che tu hai postato (la finanziaria 2014) prevede questo:Si sta riferendo a questa:
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (aggiornato con modifiche DL 16/2014 convertito in L 68/2014)
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma
9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138
del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'
alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile
del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette
attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di
convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per la finanziaria 2014 le unità immobiliari la cui superficie calpestabile è soggetta alla TARI sono gli immobili speciali (nel gruppo D) ma non c'entra nulla con le nostre abitazioni (il Gruppo A). Tra l'altro l'80% viene calcolato proprio sulla legge che avevo postato (ma non poteva essere differente) proprio perchè già l'allora Agenzia del Territorio aveva fatto una circolare (che ho già allegato alla discussione) dove ripresa la Legge 138/98 mi fa vedere come si calcolano le superfici, quali sono esenti e quali percentuali hanno rispetto all'intero (al vano).
le modifiche della L68/2014 non parlano di come si calcola la TARI (non parla di superfici) ma parla di altro infatti:Gazzetta Ufficiale
Poi come avevo già postato io e ricordato tu @sergio46 esiste un comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 9 novembre 2015 che spiega come quali superfici vengono inserite in visura.
Per il resto invito @Bluechewanna , @ilpa1949 e @Ubertino da Casale a rileggersi bene bene bene bene bene bene bene bene bene tutto quanto per evitare di fraintendere ancora una volta non solo le mie parole, ma anche quello che la legge richiede.
E'abbastanza chiaro!