Come si sa, il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprieta' superficiaria o se e' attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini.
E' quindi pacifico che l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione grava su tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo
Lo ha ribadito la sentenza della Cassazione del 15 aprile 2010 n. 9084, che qui si riporta.ciao