Rivolgersi all'assicurazione dell'auto:
La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.
Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146; Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).
Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull'assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (Cass. Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).