robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
In calce un articolo su possibili, speriamo, sensate modifiche circa conformità e asseverazioni prezzi per cessioni o sconti bonus ordinari e diversi


 
Ultima modifica:

arcy

Membro Attivo
Che vuol dire che bisogna rassegnarci agli aumenti spropositati, o che il nuovo decreto di Febbraio prenderà otto degli aumenti e stabilirà quelle soglie di prezzi?
Occorre aspettare l'ufficialità dei preziari Regionali che prenderanno in riferimento il recente DM sulla lievitazione dei prezzi?
dopo aver deliberato nel mese di ottobre i lavori di rifacimento facciata (manutenzione ordinaria, tinteggiatura pareti e ringhiere), nomina del tecnico e approvato preventivo della ditta con modalità "sconto in fattura" per l'importo che , dato le circostanza ci è apparso ovviamente superiore alle aspettative (113.000).
Successivamente ci siamo arrestati davanti al Decreto antifrode del 11 nov scorso per avere previse delucidazioni a riguardo (asseverazione di congruità e visto di conformità).
Alla data di ieri l'amministratore, ha confermato il tutto poiché il tecnico ha concluso la sua asseverazione di congruità dei prezzi, (prezziario regionale) lasciando inalterato il preventivo iniziale offerto dalla ditta.
Mi chiedo, trattandosi di preventivo gonfiato (sconto in fattura 90%)......e alla luce del noto DL antifrode, l'asseverazione di congruità non dovrebbe portare a ribasso i prezzi del preventivo??
O devo pensare altro...??
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Siccome scrivi che
il tecnico ha concluso la sua asseverazione di congruità dei prezzi, (prezziario regionale) lasciando inalterato il preventivo iniziale offerto dalla ditta.
ne deduco che quel preventivo è coerente con i prezzi di quella Regione per quella tipologia di lavori.
Quindi non c'è motivo di ribassarlo.

Se il preventivo di quella ditta vi sembrava eccessivo avreste dovuto non approvarlo e rivolgervi ad altre imprese.
 

arcy

Membro Attivo
Siccome scrivi che

ne deduco che quel preventivo è coerente con i prezzi di quella Regione per quella tipologia di lavori.
Quindi non c'è motivo di ribassarlo.

Se il preventivo di quella ditta vi sembrava eccessivo avreste dovuto non approvarlo e rivolgervi ad altre imprese.
In sede di assemblea, E' stato l'unico preventivo acquisito e pertanto l'abbiamo approvato, non vi era la possibilità di confrontarlo con altri preventivi presenti in quel momento.
L'amministratore ha confermato che per l'ingegnere non c'è nessun problema, il preventivo è congruo
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Novità positive circa i riferimenti ai prezzari da adottare per l'asseverazione congruità prezzi nel caso di bonus facciate e ordinari.

I prezzari Dei tornano con onore a essere utilizzabili per le asseverazioni di congruità delle spese per i lavori edilizi agevolati diversi dai superbonus.
A sciogliere il nodo, che era emerso con prepotenza a partire dal 12 novembre scorso, è una parte dell’emendamento governativo alla legge di Bilancio, che si presenta come norma interpretativa dopo che l’agenzia delle Entrate aveva evitato un’interpretazione che avrebbe risolto un problema subito sollevato da imprese e professionisti. Proprio perché si tratta di una norma interpretativa, si potrà applicare ai cantieri aperti dal 6 ottobre 2020 ma soprattutto ai lavori non ancora asseverati alla data del 12 novembre 2021, quando era entrato in vigore del Dl 157/2021 che aveva creato il problema.
Ora viene detto chiaramente che i prezzari Dei individuati dall’articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti del 6 agosto 2020 sono applicabili anche ai bonus “ordinari” e al bonus facciate. Il che significa, per imprese e tecnici asseveratori, poter contare su riferimenti molto più precisi, evitando il contenzioso con il fisco.
L’equivoco del Dl Antifrode
L’equivoco ora chiarito riguardava l’esatta interpretazione da attribuire al combinato disposto tra il nuovo comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del Decreto Rilancio - in base al quale, anche per le opzioni di cessione e sconto in fattura dei bonus “minori”, «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del decreto Rilancio – e la modifica apportata al comma 13 bis dal Dl Antifrodi 157/2021, cioè:
1) l’aggiunta, tra i riferimenti da cui l’asseveratore può ricavare la congruità delle spese sostenute di «valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica», che arriveranno in un prossimo futuro;
2) l’indicazione che «nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi» riportati nei prezzari/listini ufficiali predisposti dagli enti locali «ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
Poiché in quest’ultima disposizione non vengono citati i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice Dei, di cui all’articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti 6 agosto 2020, nella Circolare n. 16/E (par. 1.1.2) le Entrate hanno affermato che, per gli interventi diversi da quelli “coperti” dal Decreto requisiti (come il sismabonus alle varie aliquote di detrazione -110% compreso -, il bonus facciate “non termico”, il bonus casa del 50%, eccetera), si deve far riferimento ai soli prezzari “locali”, ricorrendo, in difetto, a non meglio definiti “prezzi correnti di mercato”, escludendo così implicitamente i prezzari Dei (dei quali, peraltro, non si comprendeva perché non potessero essere a loro volta rappresentativi dei prezzi di mercato).
Per le aziende e i tecnici asseveratori il problema del non poter più usare i prezzari Dei si è rivelato enorme e le proteste sono subito partite ma c’è voluto l’intervento dei parlamentari e del Governo per risolverlo.

(Fonte: Il Sole 22/12/2021)
 

calos

Membro Junior
Proprietario Casa
qualcuno sa con precisione cosa si intende per edilizia libera, ci può rientrare in tale termine la ristrutturazione senza Cila o Scila, i cosiddetti lavori in economia, ma anche le facciate si possono eseguire senza chiedere permessi particolari, ma se le includo nei benefici fiscali con sconto o cessione del credito, non rientrano più nella edilizia libera anche se fino a 10.000 euro, ci saranno chiarimenti, grazie
 

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