Art. 1, comma 5 del decreto Ministero delle Finanze n. 311 del 30 luglio 1999:non rilevo alcun limite temporale di 6 mesi di detraiblità degli interessi passivi
La detrazione di cui al comma 1 è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.