Ma qui siamo già in una fase successiva, fondo cassa straordinario già deliberato, all'unanimità.
Occorre distinguere.
Le norme sono state fatte accogliendo in parte le linee già tracciate da precedente Giurisprudenza, ma in parte non specificando nulla o inserendo nuovi strumenti atti ad evitare situazioni di dissesto finanziario:
1-L'assemblea può deliberare di costituire in modo preventivo qualsivoglia fondo purchè sia specificato e vincolato nella destinazione...in certi casi la Legge ne impone la costituzione con la medesima maggioranza necessaria per la delibera di spesa.
Infatti per le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere precostituiti i fondi necessari (anche per stralci) prima di commissionare l'opera.
Lo stesso vale per le innovazioni o qualsiasi altra "modifica" che l'assemblea intende adottare.
2-La già citata "completa escussione" dei morosi prima che il fornitore possa rivalersi sui condòmini "virtuosi".
Quindi per costituire "preventivamente" un fondo cassa serve l'unanimità...ma se il Condominio rischia (per qualsivoglia fatto "imprevisto") di non poter onorare i propri impegni creando situazioni di disagio ai suoi partecipanti...allora per una delibera che approvi un esborso (unicamente su base millesimi di proprietà) basterà l'approvazione classica 50%+1 dei votanti con almeno 500 millesimi.
Altrimenti mai riusciresti a raccogliere il denaro.