Caro nuovioorizzonti forse tu non hai letto con attenzione il mio quesito. io non ho avuto nessun vantaggio, se fosse dipeso da me avrei costruito l'immobile diversamente, invece la scelta la fatta proprio mia sorella.Comunque io avevo chiesto un parere se era legale o meno conteggiare nelle tabelle il solaio costruito nel mio appartamento in un secondo tempo. grazie
i millesimi di proprietà (ex art. 69 att. c.c.) "possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano".
Criteri di determinazione.
Nella determinazione di una tabella millesimale non ha alcuna importanza il calcolo esatto dei valori Lire/Mq., o delle superfici o dei volumi, quanto invece il rapporto tra i valori o superfici o volumi delle unità immobiliari. Non vanno tenuti in considerazione il canone di locazione, lo stato di manutenzione o i miglioramenti apportati nel tempo all’unità immobiliare.
L’applicazione dei vari "coefficienti di riduzione", alla superficie o volume reale delle singole unità immobiliari, trasforma tale superficie da reale in virtuale o volume virtuale.
La quota millesimale relativa ad ogni unità immobiliare deriva dal rapporto tra la superficie virtuale della u. i. e la somma di tutte le superfici virtuali di tutte le u. i., secondo coefficienti prestabiliti.
Prendiamo ora in esame i vari coefficienti applicabili:
1. Coefficiente di destinazione o categoria catastale: viene utilizzato solamente se nello stesso immobile sono presenti unità immobiliari di diverse categorie catastali.
2. Coefficiente di utilizzazione: identifica il particolare uso dei singoli ambienti dell’u.i..
3. Coefficiente di altezza: si applica se l’altezza interna è diversa tra le varie u. i., in questo caso si dovrà calcolare il volume e non la superficie.
4. Coefficiente di orientamento: tiene conto degli effetti connessi ai punti cardinali, e si applica se l’edificio comprende più u. i. per piano, ciascuno con diversa esposizione.
5. Coefficiente di esposizione e prospetto: viene preso in considerazione se le varie u. i. di un edificio hanno una veduta differente secondo che abbiano il prospetto panoramico, su strada principale, secondaria, chiostrine, pozzi di luce ecc.
6. Coefficiente di piano: considera gli effetti che derivano ad una u. i. in relazione alla sua altezza dal suolo, e dipende dal fatto che l’immobile abbia o meno l’ascensore.
7. Coefficiente di funzionalità: si applica se è evidente la razionalità e funzionalità degli spazi tra le varie u.i. dell’edificio.
8. Coefficiente di luminosità: tiene della quantità di luce che penetra nei vari ambienti, dipende dall’altezza del piano, e si ottiene dal rapporto della superficie dell’ambiente per la misura delle varie finestre.
HO risposto alla tua domanda affermando che la superficie espressa dal soppalco DEVE ESSERE CONTEGGIATA.
non conosco le caratteristiche dell'immobile, ma da come è descritto il post, ritengo che se 2 proprietari dividono tutto a metà ed in un secondo tempo solo 1 si ritrova con una superficie calpestabile maggiore ne derivi un vantaggio.
nel link sotto potresti trovare alcune cose utili :daccordo:
Millesimi di proprietà e millesimi di spese: un falso problema - Il Sole 24 ORE