Vedi che dici tu stesso dici;... questo condomino avendolo realizzato solo lui, pregiudica l'aspetto architettonico e decorativo dell'edificio? per me si, quindi vale la sentenza del Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991 la quale sancisce che non occorre autorizzazione condominiale purchè la trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio ed, in particolare, non alteri il decoro architettonico dell'edificio e non arrechi pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.
Poiche tale opera a parere mio lo pregiudica secondo me doveva essere richiesta l'autorizzazione condominiale.
-"pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio? per me si",
Come noti, l'aspetto architettonico è un fatto opinabile, per te è pregiudizievole e per un'altro condomino potrebbe essere il contrario, ed è per questo che l'assemblea non può decidere, ma è necessario ricorrere all'apprezzamento di fatto del Giudice, praticamente una persona al di sopra delle parti e neutrale;
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.
L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Civ. 6496 , 8/6/95).