copanellomare

Nuovo Iscritto
Salve,

nello stabile dove ho casa una famiglia ha creato una veranda su un balcone senza aver in mano una delibera assembleare che consentisse quanto effettuato.
Può un condomino o più condomini, se d'accordo tra loro, procedere per far eliminare il manufatto perchè manca un'autorizzazione condominiale (Magari chiedendo anche un risarcimento per danni)?
L'azione si può intraprendere anche se questa famiglia ha usufruito di un condono?
Attendo Vs. gentili risposte pregando voler fare riferimento agli articoli di legge.
Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Potete ricorrere e chiedere l'abbattimento della veranda se sono stati lesi i vostri diritti (distanze, decoro ecc ecc), poichè il Comune probabilmente ha concesso la costruzione dietro presentazione di un progetto, questo viene concesso salvo diritto di terzi, ma non potete ricorrere per la mancata richiesta dell'autorizzazione condominiale, perchè questa non è richiesta.

Ciascun condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprietà (senza dover richiedere l'autorizzazione degli altri condomini), purchè la trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio ed, in particolare, non alteri il decoro architettonico dell'edificio e non arrechi pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune. (Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991.)
 

easylifecapital

Membro Attivo
non è assolutamente necessaria l'autorizzazione condominiale, e non spetta nulla ai sigg.ri condomini, non è una sopraelevazione.

ricordate, cari condomini inferociti che il c.c. consente al condomino, (ad ogni condomino) di fare delle parti comuni, (ma non è questo il caso in quanto il balcone una parte privata) di fare ogni piu ampio uso, e di trarne qualsiasi giovamento a condizione di non recare danno o limitazione all'uso di altri, delle stesse parti comuni.
auguri di buon anno
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
ragazzi ho una domanda da porre...

il condomini della mia scala hanno installato in "massa" nel proprio piccolo balcone la veranda (probabilmente su accordo di assemblea condominiale).

Io abitando all'ultimo piano ho il balcone nettamente più grande rispetto agli altri dei piano di sotto (esattamente il doppio degli altri condomini).

Posso installare anch'io la veranda SENZA CHIEDERE autorizzazione al condominio ? Chiedo questo perchè non vorrei che qualcuno uscisse fuori in assemblea dicendo che non potevo farlo in quanto "rovina" l'estetica della casa.
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Per chiudere un balcone a veranda non occorre alcuna autorizzazione condominiale ma solo del Comune competente trattandosi di aumento di volumetria dell'immobile: Ma se l'autorità Comunale ha concesso l'autorizzazione in sanatoria non si può fare niente ammenochè non vengano lesi diritti di terzi o la veranda non sia sul prospetto del palazzo alterandone le linee architttoniche o il decoro.
 

salves

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Professionista
Poichè la realizzazione di una veranda altera il decoro architettonico dell'edificio ed in questo caso a maggior ragione si tratta di una veranda realizzata in assenza della preventiva autorizzazione e poi sanata, occorreva tale autorizzazione condominiale, l'alterazione del decoro architettonico è un diritto terzi e per come tale può essere fatto valere.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Poichè la realizzazione di una veranda altera il decoro architettonico dell'edificio ed in questo caso a maggior ragione si tratta di una veranda realizzata in assenza della preventiva autorizzazione e poi sanata, occorreva tale autorizzazione condominiale, l'alterazione del decoro architettonico è un diritto terzi e per come tale può essere fatto valere.
NOn l'assemblea, abbiamo già visto che non serve l'autorizzazione (Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991.), bensì il Giudice su ricorso è quello che valuterà il decoro dello stabile;
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato gia' gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identita'.
A tali principi, condivisibili e piu' volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita', si e' conformata la decisione impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell'unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici piu' opache dei circostanti edifici.
Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all'elaborato del c.t.u. ed alle particolari considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell'idoneita' dell'opera ad alterare significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell'erroneita' della contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi come una sorta di completamento di una struttura gia' esistente, non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento.
(Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza del 19 giugno 2009 n. 14455)
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Condobip
Mi pare che l'autorizzazione al condominio non deve essere richiesta in vitrtu della sentenza del Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991 ma si puo ricorrere al riconoscimento della modifica al decoro architetonico dell'edificio.
La seconda sentenza che hai ritrascitto mi pare se nonho letto e capito male che tratta la realizzazione di una veranda che a causa dei giochi già preesitenti di rientri e sporgenze ben si inserisce nel contesto quindi non è stata riconosciuta la modifica al decoro architettonico.
In questo caso capanellomare ha scritto che uncondomine a provveduto a realizzare tale veranda e quindi presumo che gli altri non l'abbiano fatto, lui potra dare conferma o smentita di questo, quindi possono agire nel far riconoscere la modifica al decoro e aspetto architettonico dell'edificio.
Non so se ho ben capito.
Ma chiedo in questo caso se cio che ha realizzato questo condomino avendolo realizzato solo lui, pregiudica l'aspetto architettonico e decorativo dell'edificio? per me si, quindi vale la sentenza del Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991 la quale sancisce che non occorre autorizzazione condominiale purchè la trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio ed, in particolare, non alteri il decoro architettonico dell'edificio e non arrechi pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.
Poiche tale opera a parere mio lo pregiudica secondo me doveva essere richiesta l'autorizzazione condominiale.
Comunque questo è sempre un parere mio in base a cio che è stato dibattuto, che può essere condiviso e non, sta a capanellomare decidere in base ai vari suggerimeti da noi postati decidere il da farsi, anche perchè a tutti noi manca anche la visione e la conoscenza dei luoghi che in questi casi risulta uno degli elementi che può ribaltare la risoluzione del quesito.
Ciao salves e auguri
 

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