nicoSP65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, descrivo brevemente la situazione. In una palazzina di due appartamenti, in seguito a successione, si divide la proprietà nel seguente modo: un appartamento alla vedova, l'altro in cointestazione al 33% con gli altri due figli. In questa situazione, per accedere ai bonus edilizi, viene chiesta la costituzione del condominio e relativa apertura di partita IVA. Credo tale richiesta eccessiva rispetto alla situazione patrimoniale. Secondo voi esperti invece? grazie delle gentili delucidazioni.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
viene chiesta la costituzione del condominio e relativa apertura di partita IVA.
Il condominio esiste per il solo fatto che i due appartamenti hanno proprietari diversi.
Per "formalizzarlo" occorre chiedere il codice fiscale (che è numerico, ma non si tratta di partita IVA) all'Agenzia delle Entrate, designando un rappresentante se non si vuole nominare un amministratore che nel vostro caso non è obbligatorio.

Per quanto riguarda i bonus edilizi, copio e incollo la spiegazione dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai condomìni minimi come il vostro:

CONDOMINI MINIMI
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini.
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

 il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)

 in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.


Qui la guida dell'Agenzia:
(pagg. 9 e seguenti per i lavori sulle parti comuni del condominio)
 

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