Dopo l’apposizione della fiducia da parte del Governo, passata mercoledì con 329 sì e 275 no, ieri la Camera ha dato l’ok al ddl per la conversione del DL 78/2010, che è passato senza modificazioni con 321 voti favorevoli, 270 contrari e 4 astenuti.
Il testo finale, studiato per rispondere alle politiche anticrisi di rientro dell’Unione Europea, tocca vari argomenti di interesse, creando in qualche caso i primi dubbi di interpretazione.
È il caso dell’attività edilizia e di impresa, con la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce la Dia, Dichiarazione di inizio attività, e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli utili per l’esercizio di nuove attività. La procedura semplificata, che amplia il ricorso all’autocertificazione, non è possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.
L’impostazione della norma ha creato incertezza sulle possibilità di applicazione all’edilizia. Da più parti era stata prospettata una tesi in base alla quale la dichiarazione di inizio attività, richiamata nel testo, riferendosi all’apertura di un’impresa, non avrebbe avuto nessuna affinità con la denuncia di inizio attività per l’avvio dei lavori.
Questa ipotesi sembra definitivamente accantonata. Diventa quindi possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
La semplificazione ha già registrato la ferma opposizione delle Regioni a statuto speciale, che hanno competenza esclusiva in materia di edilizia. Qualche Regione a statuto ordinario ha annunciato valutazioni sulla possibile impugnazione. Più cauta l’Ance, che considerando troppo incerto il testo rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.
Tra le altre misure è stata confermata la sanatoria catastale, con l’intento di procedere alla razionalizzazione attraverso l’emersione degli “immobili fantasma” e un monitoraggio puntuale del territorio. Per questo è stata data ai Comuni la possibilità di accedere gratuitamente alle banche dati e alle informazioni dell’Agenzia del Territorio.
Nel caso di fabbricati rurali che perdono il requisito di ruralità o di accertamenti sugli immobili in corso di costruzione o definizione che acquisiscono l’abitabilità, l’Agenzia del Territorio può sostituirsi ai Comuni, ai quali resta il potere di prevedere sanzioni successive ai controlli in materia di edilizia e urbanistica.
Gli atti pubblici e le scritture autenticate tra vivi per il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali sugli immobili esistenti devono contenere, oltre a tutti i riferimenti catastali, anche le planimetrie e le dichiarazioni, rese dagli interessati, sulla conformità dello stato di fatto a quello risultante dai documenti. Sono esclusi gli atti per il trasferimento dei diritti reali di garanzia. Le dichiarazioni possono inoltre essere sostituite da una attestazione di conformità rilasciate da un tecnico abilitato. Con una circolare dell’Agenzia del Territorio è stato chiarito che la regolarizzazione può avvenire anche dopo la stipula .
da : Edilportale
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