Con il D.Lgs. del 19/08/2005 n. 192, nel testo modificato dal D. Lgs. 311/06, attuativo
dell’art. 7 della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico dell’edilizia (Riferimenti
Regione Piemonte: L.R. n. 13 del 28/05/07 e succ. Delibera Giunta Regionale n. 43-11965 del
04/08/09), è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’obbligo di dotazione degli
immobili di un nuovo documento: l’ “Attestato di Certificazione Energetica” (ACE) che
dovrà accompagnare le fasi della costruzione, della vendita e della locazione degli edifici.
Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di
certificazione energetica è allegato al contratto a cura del venditore. Nel caso di locazione di
un intero immobile o di singole unità immobiliari , l’attestato di certificazione energetica è
messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all’originale in suo possesso.
L’Attestato di Certificazione Energetica ha la funzione di raffigurare un quadro d’insieme
delle prestazioni energetiche effettive dell’unità immobiliare, in termini di consumi, rendimento
energetico e potenzialità inquinanti, raffrontate ai valori a norma di legge, con una serie di
consigli per il miglioramento della resa energetica dell’immobile ed la conseguente
classificazione energetica dell’immobile stesso (Classe A, B, C, ecc.).