Antennaria

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel “pignoramento mobiliare” scatta una “presunzione legale di appartenenza ” al debitore dei beni mobili presenti nella “casa”
( art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma : ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.) che fa il paio con l' Art.2728 Codice Civile che implica sia il debitore a provare che i beni mobili trovati nei luoghi a lui appartenenti non siano di sua proprietà). Aggiungasi che la prova testimoniale non vale (art. 621 Codice Procedura Civile: Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore).
Pertanto se Lei dichiara di essere estranea al debito e reale proprietaria dei mobili dovrà superare la presunzione secondo la quale i mobili appartengono al suo amico producendo documenti a data certa anteriore al pignoramento ( es. scrittura privata registrata in data non sospetta,es.un anno fà, in cui sua madre le vende i mobili o la copia delle fatture dei mobili etc.

Se cio' non fosse possibile non Le rimane altra strada che fare cambiare residenza al suo amico come già ben consigliato

Questo forum è davvero GRANDE !!!!
continuo a trovare risposte , a me utili, anche solo leggendo le news !!!!
:applauso:
 

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